Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra il Comune di Melito Irpino e Inwit S.p.A.
Pubblicato il: 1/7/2025
Nel contenzioso, il Comune di Melito Irpino è affiancato dall'avvocato Donato Pennetta; Inwit S.p.A. è assistita dall'avvocato Giovanni Zucchi.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR della Campania, sezione staccata di Salerno, l’odierna appellata invocava l’annullamento del provvedimento prot. n. 0003148 del 10.10.2023, con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Melito Irpino aveva respinto l’istanza presentata dalla società ricorrente per l’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente la lamentata violazione dell’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/003 (per come modificato dalla legge n. 41 del 21.4.2023), in quanto sulla istanza si sarebbe formato il silenzio assenso, mentre il diniego sarebbe tardivo e quindi illegittimo.
Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello il Comune di Melito Irpino che ne lamenta l’erroneità, dal momento che la disciplina all’uopo applicabile sarebbe quella di cui all’art. 20 DPR n. 380/01. Pertanto, il termine per l’adozione del provvedimento finale sarebbe di 90 giorni (e non 60) in quanto nel termine di 60 giorni formula la proposta il RUP e nei 30 giorni successivi il Dirigente dovrebbe adottare l’atto finale. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 20 DPR n. 380/01 non parlerebbe di “sospensione” del termine, bensì di “interruzione”, tant’è che all’ultimo periodo del comma 5 dispone che “il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei documenti”. Pertanto, non sarebbe maturato alcun silenzio-assenso. Inoltre, l’ARPA Campania, sia in data 1/8/23 sia in data 5/12/23, avrebbe chiesto all’istante integrazione di documentazione, “sospendendo i termini per il rilascio del parere di competenza”. Ebbene, dato che il comma 10 dell’art. 44 rinvia ai “controlli” di cui alla L. n. 36/01, considerato che l’ARPA Campania è proprio uno di quegli Organi di controllo (cfr. art. 14), l’assenza di tale parere avrebbe impedito di far decorrere i termini per la maturazione del silenzio-assenso.
In disparte la questione relativa alla tardività del presente gravame e all’eventuale applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, in forza del principio della ragione più liquida, intervenuto il provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio assenso successivamente alla proposizione del presente gravame e considerate le dichiarazioni rese dalle parti, che in modo concorde concludono in ordine al difetto di interesse all’odierna decisione, lo stesso deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto per difetto di interesse.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.