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Accolto il ricorso di Open Fiber S.p.A. contro il Comune di Fiuggi e la Provincia di Frosinone


Pubblicato il: 1/8/2025

Nella vertenza, Open Fiber S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto; la Provincia di Frosinone è difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, Sezione staccata di Latina, l’odierna appellante invocava l’annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 1385 del 4 maggio 2023, comunicata il successivo giorno 8, e n. 1470 dell’11 maggio 2023, comunicata il successivo giorno 15, inclusi i disciplinari loro allegati, nella parte in cui, nel consentire l’esecuzione di interventi di fiancheggiamento ed attraversamento interrato delle strade provinciali nn. 22 e 147, entrambe nel territorio del Comune di Fiuggi, finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica, prescrivono modalità di esecuzione dei lavori e ripristino della pavimentazione manomessa incompatibili con la normativa e con le regole dell’arte applicabili agli scavi, nonché ulteriori adempimenti di carattere tecnico non dovuti.

Il primo giudice accoglieva in parte il ricorso. Il TAR, in particolare, valutava come non fondata: a) la denunciata illegittimità degli artt. 8 dei due disciplinari allegati alle determinazioni gravate, nella parte in cui hanno imposto una profondità minima dello scavo a metri 1,5 per l’estradosso delle condutture, perché non sussisterebbero esigenze di garanzia delle condizioni di sicurezza e delle prestazioni della strada incisa dagli scavi; b) la contestazione relativa alle prescrizioni dettate per il ripristino degli attraversamenti in c.d. mini-trincea, per i quali la Provincia di Frosinone ha individuato una larghezza di metri 1,00; c) la contestazione relativa alla prescrizione, dettata nel solo art. 10 del disciplinare allegato alla determinazione n. 1385 cit., cioè riferita alla s.p. 22, con la quale è stato introdotto l’obbligo di rifacimento dell’intera corsia interessata dal fiancheggiamento; d) la violazione dell’art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere, non avendo l’Amministrazione comunicato l’avvio del procedimento; e) la paventata violazione degli artt. 49 e 54, d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259, 231, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché eccesso di potere, non potendo le pubbliche amministrazioni inserire oneri finanziari o reali non previsti dalla legge nelle autorizzazioni rilasciate per l’impianto di reti, l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, la modifica o lo spostamento di opere o impianti per ragioni di viabilità pubblica o per la realizzazione di opere pubbliche.

Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originaria ricorrente che ne lamenta l’erroneità.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie in parte il ricorso di prime cure e annulla le prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.