Rigettato il ricorso di Banca Popolare di Vicenza in materia di vincolo culturale
Pubblicato il: 1/2/2025
Nel contenzioso, Banca Popolare di Vicenza S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Trotta e Maria Alessandra Sandulli; il Comune di Vicenza è assistito dagli avvocati Loretta Checchinato e Ferruccio Lembo.
Con provvedimento 9.6.2016 il Ministero della Cultura ha dichiarato l’eccezionale interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. e) del d.lgs. 42/2004, di otto collezioni artistiche (trattasi di n. 115 dipinti, n. 6 sculture, n. 17 sculture di Arturo Martini, n. 151 piatti popolari dell’Ottocento, n. 132 ceramiche Antonibon, n. 317 incisioni Remondini, n. 296 oselle veneziane, n. 199 monete veneziane) ospitate dalla Banca Popolare di Vicenza all’interno di Palazzo Thiene, imponendo, altresì, il vincolo pertinenziale con il Palazzo che le ospita, anch’esso soggetto a vincolo.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, la quale ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e formulando in via subordinata istanza di rimessione alla Corte di Giustizia e/o alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 10 D. Lgs 42/04.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Cultura ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1162/2020 il TAR Veneto ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale l’appellante ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione degli artt. 10 co. 3 lett. a) ed e) del d. lgs. n. 42/04; violazione degli artt. 16, 17 e 41 della CDFUE; violazione dell’art. 117 Cost, in relazione all’art. 1 Prot. add. CEDU); difetto dei presupposti; eccesso di potere; 2) in subordine, illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 10 co. 3 d. lgs. n. 42/04.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.