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International Tele Radio vince il contenzioso in materia di assegnazione di frequenze radioelettriche


Pubblicato il: 1/3/2025

Nel contenzioso, International Tele Radio s.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Oddo; Roma Television Communications S.r.l. è assistita dall'avvocato Gianluca Barneschi.

International Tele Radio s.r.l. impugnava, con richiesta di annullamento e deducendone vizi sotto vari profili, la nota prot. n. 68279 del 5 novembre 2013 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di una verifica radioelettrica finalizzata ad individuare, tra tutti gli operatori collocati utilmente nella graduatoria del Lazio ivi indicata, quelli che esercivano una rete di impianti meno impattante sul versante inferenziale con le utilizzazioni della RAI in Umbria, disponeva lo scambio di frequenze con la società Roma Television Communications (con conseguente passaggio dal canale 35 UHF al canale 29 UHF), al fine di risolvere i disturbi interferenziali patiti da altro operatore.

Il Ministero dello sviluppo economico si opponeva all’accoglimento del ricorso, così come la società interveniente ad opponendum.

Il T.a.r. per il Lazio, sez. III stralcio, con sentenza n. 632 del 2022, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che è medio tempore intervenuto atto di revoca della frequenza 29 UHF assegnata alla ricorrente (atto prot. 0012075.18-02-2019) in sostituzione del CH 35 UHF, e ciò in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4668/2018, situazione che priva di attualità la questione di cui al presente giudizio. In tal senso rilevava che l’annullamento del provvedimento che aveva disposto lo scambio non avrebbe prodotto alcuna utilità per la ricorrente, non più assegnataria di alcuna frequenza.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata, originaria ricorrente, la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate: 1) Erroneità di motivazione ed omessa pronuncia. Sostiene l’appellante che la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse sarebbe erronea considerato che essa, in primo grado, avrebbe proposto ‘domanda risarcitoria’ la quale sarebbe stata, peraltro, fondata. Il richiamo, dunque, alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4668 del 2018, in forza della quale è stata successivamente modificata la graduatoria, non sarebbe pertinente, atteso che detta pronuncia è intervenuta a distanza di anni dal provvedimento che aveva generato il pregiudizio in capo alla ricorrente; 2) Erroneità di motivazione. Il provvedimento impugnato, riguardante l’avvio di un procedimento che si porrebbe in contrasto con gli esiti del bando di assegnazione delle frequenze per la Regione Lazio (graduatoria pubblicata il 20.03.2012), violerebbe, nell’inversione delle assegnazioni dei due canali, il principio della par condicio tra i diversi operatori; in ogni caso le rilevazioni tecniche sarebbero state svolte in carenza di contraddittorio. L’amministrazione sarebbe stata tenuta ad imporre alla controinteressata l’adeguamento delle proprie trasmissioni, riducendo le interferenze nei confronti del pubblico gestore e, solo in caso di accertata impossibilità, a vagliare – sempre in contraddittorio tra le parti – altre soluzioni tecniche.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Spese del grado compensate.