Accolto il ricorso di Locauto Rent S.p.A. per l'annullamento della delibera AGCM in materia di clausole vessatorie
Pubblicato il: 12/30/2024
Nel contenzioso, Locauto Rent S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Naccarato; Codacons è assistito dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.
Con nota del 2 luglio 2021, regolarmente notificata alla Società, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avviava il procedimento relativo all’accertamento della natura vessatoria di una delle clausole contrattuali che la Società appellante, operativa nel settore del noleggio auto senza conducente, inseriva nel contratto di noleggio: si trattava, in particolare, della clausola “penale” contemplata dal combinato disposto dell’art. 7 delle Condizioni Generali di Noleggio e dalle Condizioni Particolari, secondo la quale al cliente veniva addebitato un importo di 40 euro per ogni violazione, da parte di quest’ultimo, del Codice della strada e per ogni mancato pagamento di pedaggi o parcheggi notificato alla Società.
Avverso l’indicato provvedimento la Società, Locauto Rent S.p.A., ha proposto impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Il TAR, qualificata detta clausola come penale contrattuale, avendo «come scopo principale quello di liquidare in maniera anticipata e forfettaria il danno discendente dall'inadempimento di un obbligo contrattuale» l’ha ritenuta non giustificata o sproporzionata, avuto riguardo alla esiguità dei costi organizzativi connessi alla sanzione amministrativa, alla circostanza che la funzione deterrente è già svolta dalla sanzione amministrativa, al fatto che alla clientela viene imposto un onere economico la cui reale finalità sarebbe quella di evitare alla Società una esposizione finanziaria assolutamente limitata e sostenibile, e comunque non più tale dopo la riforma dell’art. 196 del Codice della strada.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, annulla la deliberazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30176 del 24 maggio 2022.