Il CdS si pronuncia sul ricorso della Provincia di Foggia contro TEP Renewables
Pubblicato il: 12/31/2024
Nel contenzioso, la Provincia di Foggia è affiancata dall'avvocato Domenico Di Ciommo; TEP Renewables S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.
In data 27 dicembre 2019, la società ricorrente ha presentato presso la Provincia di Foggia un’istanza di valutazione d’impatto ambientale ai fini dell’ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo ad un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 55MW, da realizzare in agro di Foggia, località “Gavitella”, in un’area di circa 142 ha, compresa tra la SP 73 e la SP 70.
Con parere del 2 settembre 2020 (fatto proprio dalla Provincia), il Comitato VIA ha espresso parere non favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto, del quale è stato dato atto durante la seconda riunione della conferenza di servizi del 13 novembre 2020.
Nella terza seduta della conferenza di servizi del 14 gennaio 2021, è stata anticipata l’adozione del provvedimento di PAUR negativo, poi adottato con determina dirigenziale n. 134 del primo febbraio 2021, notificata il successivo 2 febbraio. Avverso la predetta determinazione (e tutti gli atti presupposti) è insorta la società Tep Renewables s.r.l., deducendone l’illegittimità a mezzo di 13 articolati motivi di ricorso.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il primo gruppo di censure (primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso), mentre ha accolto il quinto motivo di ricorso (violazione dell’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990 per mancata convocazione del rappresentante unico statale), in quanto tale assenza assume rilievo sia in astratto perché “vanifica la finalità di razionalizzazione che l’articolo 14-ter si prefigge” e sia in concreto in quanto “neppure emerge dai verbali della conferenza di servizi (i quali si soffermano solo sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province BAT e Foggia) la concordanza di posizioni delle numerose Amministrazioni statali coinvolte” (pag. 11 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha accolto “i successivi motivi e, in particolare, di quelli proposti avverso la posizione del Comitato VIA (da sei a undici), da esaminarsi congiuntamente al terzo motivo, il quale, in buona sostanza, si traduce anch’esso in una censura di violazione della normativa di settore e di deficit istruttorio e motivazionale” (pag. 11 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha annullato anche il parere reso dalla Soprintendenza (dodicesimo motivo), per difetto di istruttoria e conseguente carenza motivazionale, in quanto fondato sul medesimo “errore di fondo dell’assimilazione tra impianto fotovoltaico tradizionale e agrivoltaico” (pag. 14 della sentenza impugnata).
Infine, ha annullato anche il parere negativo del 5 ottobre 2020 della Sezione Demanio della Regione (quarto motivo), in quanto fondato “sull’errato presupposto del carattere vincolante del parere della Sovrintendenza” (pag. 15 della sentenza impugnata).
Con atto di appello, la Provincia ha impugnato la sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara l’improcedibilità degli appelli per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite.