Il CdS si pronuncia sulle controversie tra Lereti S.p.A. e l'Ufficio d'Ambito di Como
Pubblicato il: 1/3/2025
Nel contenzioso, Lereti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Lezzi e Federica Fischetti; Ufficio d'Ambito di Como è assistito dall'avvocato Riccardo Farnetani; Provincia di Como è difesa dall'avvocato Domenica Condello.
La società Lereti s.p.a. (parte del Gruppo ACSM-AGAM s.p.a.) è subentrata ad Acsm Agam Reti Gas Acqua s.p.a. nella gestione del servizio di acquedotto nei Comuni di Como, Cernobbio e Brunate, gestione assunta sulla base di convenzioni stipulate con gli enti territoriali nel 1997 e 1998.
La suddetta società, inoltre, gode del regime di c.d. salvaguardia, ossia del diritto alla prosecuzione della gestione dei servizi ad essa affidati dai tre Comuni fino alle scadenze convenzionalmente previste, rispettivamente, al 2019, 2026 e 2028.
L’Ufficio d’Ambito ha sottoscritto con il gestore salvaguardato (Acsm Agam s.p.a., ora Lereti s.p.a.) una convenzione di regolazione dei rapporti per la salvaguardia delle gestioni (d.c.o. n. 14 del 17 maggio 2018).
Con riguardo al regime tariffario, Acsm Agam s.p.a. non era sottoposta al metodo tariffario normalizzato, bensì all’applicazione della c.d. metodologia CIPE, un regime transitorio durato fino al 2009 che riconosce gli aggiornamenti tariffati sulla base di un sistema diverso dal metodo normalizzato, trattandosi di disciplina non improntata al principio dell’integrale recupero dei costi (full cost recovery).
La società Lereti s.p.a. ha presentato all’Ufficio d’Ambito, in data 25 novembre 2020, una istanza di riconoscimento delle Partite Pregresse per gli anni 2001-2009 e 2010-2011, ritenendo applicabili i criteri previsti dagli artt. 31 e 32 dell’Allegato A, della delibera di ARERA n. 643/2013.
Nel 2021, l’Ufficio d’Ambito ha adottato 3 delibere (n. 4, 5 e 6) relative alle tariffe del servizio idrico, recanti gli aggiornamenti tariffari per i periodi tra il 2012 e il 2023, le quali sono state impugnate innanzi al T.a.r. da Lereti s.p.a.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso principale inammissibile nella parte relativa all’impugnazione del preavviso di rigetto; ha rigettato nel resto il ricorso principale; mentre ha accolto parzialmente i primi e i secondi motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così provvede: dispone la riunione degli appelli r.g.n. 1155 del 2024 e r.g.n. 1247 del 2024; accoglie l’appello dell’Ufficio d’Ambito (r.g.n. 1155 del 2024) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il primo ricorso per motivi aggiunti di primo grado proposto da Lereti s.p.a. avverso la delibera n. 52 del 21 dicembre 2021, nei sensi di cui in motivazione; rigetta l’appello della società Lereti s.p.a. (r.g.n. 1247 del 2024); compensa le spese di lite.