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Respinto il ricorso di Italcementi per l'approvazione del progetto di ampliamento della cava di Monte di Procida


Pubblicato il: 1/6/2025

Nel contenzioso, Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lanocita e Francesco Lanocita; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi.

La società Italcementi ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 6098/2022.

La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 6098 del 2022 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza contingibile e urgente n. 637 del 3 ottobre 2018 con la quale il Sindaco del Comune di Napoli, preso atto del “cedimento del terreno del versante fortemente in pendenza del costone prospiciente la via Pisani in Napoli”, le ha ingiunto di “eseguire immediatamente e senza indugio tutte le misure necessarie per preservare persone e beni da temute frane/cedimenti del versante citato, nonché per gli accertamenti tecnici e per la messa in sicurezza dei luoghi”.

La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata: per violazione dell’art. 54 TUEL, degli artt. 3 e seguenti della legge n. 241 del 1990 con particolare riferimento all’art. 21 septies della stessa, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per travisamento, per sviamento poiché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a pericolo ormai cessato, come emergerebbe anche dalla documentazione depositata dai sigg.ri Orlando, intestatari della particella interessata dal movimento franoso, nonché da quella relativa all’intervento di sistemazione e di rimozione del materiale scivolato sulla strada comunale posto in essere dalla stessa appellante. Peraltro, il giudice di primo grado non avrebbe neanche approfonditamente valutato la documentazione prodotta dalla quale emergerebbe anche la carenza di legittimazione passiva della società appellante per non avere la materiale disponibilità della particella interessata dal distacco di materiale franoso e per non essere nella condizione di eliminare l’eventuale situazione di pericolo.

La società appellante ha, quindi, concluso per l’accoglimento dell’appello, previa acquisizione della documentazione sulla quale si fonda il provvedimento impugnato e, in particolare, la nota n. 839613 del 2018 del Servizio protezione civile del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli si è costituito ed ha concluso per la reiezione dell’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese processuali che liquida in € 3000,00, oltre accessori di legge. Spese compensate con le restante parti del giudizio.