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Il CdS si pronuncia circa l'affidamento del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi e industriali del Gruppo Acea


Pubblicato il: 1/7/2025

Nella vertenza, Urbe Vigilanza S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa; Invitalia è assistita dagli avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana; KSM S.p.A. è difesa dagli avvocati Angelo Clarizia ed Enzo Perrettini.

Con bando pubblicato su G.U.U.E n. GU/S S72 del 12.04.2023 e G.U.R.I. n. 42 del 12.04.2023, Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (da ora anche solo Invitalia) - quale centrale di committenza per conto di Acea S.p.A. - ha indetto una gara con procedura ristretta, volta all’affidamento biennale del servizio di vigilanza presso i siti amministrativi e industriali del Gruppo Acea, per un importo complessivo a base di gara di euro 12.263.227,20.

L’odierna appellante Urbe Vigilanza S.p.A. (da ora in poi anche solo Urbe), attuale gestore del servizio, essendo in possesso di tutte le qualificazioni richieste, ha presentato domanda di partecipazione ed è stata ammessa a presentare offerta entro il termine del 21.06.2023.

All’esito delle operazioni Urbe è risultata terza, con 71,34 punti (61,34 per l’offerta tecnica e 10 per quella economica); secondo il raggruppamento capeggiato da Sicuritalia IVRI S.p.A. con mandanti Corpo Vigili Giurati S.p.A. e Sicurezza Globale 1972 S.r.l. (da ora anche solo Sicuritalia), con 72,44 punti (64,94 per l’offerta tecnica e 7,50 per quella economica), e primo il RTI con mandataria KSM S.p.A. e mandanti Istituto di vigilanza Argo S.r.l. e International Security Service Vigilanza S.p.A. (da ora anche solo KSM), con 73,28 punti (63,79 per l’offerta tecnica e 9,49 per quella economica).

La procedura è stata dunque aggiudicata a tale concorrente, giusta determina prot. n. 0221611 del 27.07.2023.

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, Urbe ha formulato immediata istanza di accesso, che tuttavia Invitalia ha riscontrato solo in data 25.08.2023, trasmettendo peraltro l’offerta della seconda in versione largamente oscurata.

Con ricorso introduttivo presentato innanzi al competente Tar per il Lazio, Urbe ha impugnato gli esiti della procedura, avendo riguardo agli asseriti vizi di illegittimità emergenti dalla conoscenza limitata della documentazione di gara, censurando altresì il diniego di accesso integrale.

Il Tar per il Lazio, sez. IV, con sentenza 25 marzo 2024, n. 5901, dopo aver ritenuto di dover scrutinare anche i motivi formulati avverso la prima graduata, pur all’esito del rigetto dei motivi proposti avverso la seconda graduata, concernenti la sola attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, ha peraltro respinto i restanti motivi, ivi compresi quelli riferiti all’ammissione del RTI aggiudicatario, omettendo però, ad avviso di parte appellante, di considerare alcune delle censure oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti, riferite all’illegittima ammissione del RTI aggiudicatario, avendo esaminato le sole censure al riguardo formulate nel ricorso introduttivo.

Con l’atto di appello pertanto Urbe ha formulato i seguenti motivi di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello per la parte concernente la posizione del RTI Sicuritalia e, in accoglimento degli appelli incidentali proposti da Invitalia – Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. e da Ksm S.p.A., in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibili i motivi di ricorso proposti avverso la posizione del RTI Ksm S.p.A.. Compensa le spese di lite del presente grado.