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Respinto il ricorso di So.Ge.R.T. per l'affidamento del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente


Pubblicato il: 1/10/2025

Nel contenzioso, So.Ge.R.T. S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Russo; il Comune di Arzano è difeso dall'avvocato Bianca Miriello.

La società So.Ge.R.T. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 02285/2024.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società So.Ge.R.T. s.p.a. contro il Comune di Arzano (in qualità di stazione appaltante) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale oo.pp. – sede di Napoli (in qualità di centrale di committenza e Stazione Unica Appaltante per il detto Comune), e nei confronti della Etruria Servizi s.r.l., per l’annullamento dell’aggiudicazione al r.t.i. Etruria Servizi – Aerarium PA s.r.l. del “servizio di gestione ordinaria, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’ente per la durata di anni cinque CIG:94411657D2”, nonché del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla medesima gara, per incongruità dei costi della manodopera, e degli atti presupposti e successivi specificamente indicati nell’epigrafe.

Il tribunale – dato atto della resistenza delle amministrazioni – ha respinto i motivi posti a fondamento dell’azione di annullamento e quindi la domanda risarcitoria.

La società So.Ge.R.T. ha proposto appello con due articolati motivi di gravame, sostanzialmente riproducenti le censure del primo grado, in chiave critica rispetto alla decisione gravata, dichiarando però di rinunciare al primo motivo di ricorso, pure respinto con la sentenza appellata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.