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Respinto il ricorso di Carlo Fiorino Hospital S.p.A. contro la ASL di Taranto


Pubblicato il: 1/11/2025

Nel contenzioso, Carlo Fiorino Hospital S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Abbattista e Lucia Sardone; ASL Taranto è assistita dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore.

Il giudizio verte attorno alla richiesta risarcitoria ex art. 30 c.p.a. promossa dalla Carlo Fiorino Hospital S.p.A. (già Casa di cura San Camillo S.r.l.) per i danni asseritamente subiti per effetto delle delibere n. 2477/2011 del 24 agosto 2011 e n. 948/2012 del 4 aprile 2012, adottate a firma del legale rappresentante dell’ASL Taranto, annullate dal TAR Lecce con le sentenze n. 1701/2012 e n. 360/2013, passate in giudicato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4645 dell’11 settembre 2014.

In particolare, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL Taranto n. 2477 del 24 agosto 2011 la ASL TA fissava, per ciascuna struttura accreditata ad erogare prestazioni a carico del SSN, i tetti di spesa per l’anno 2011. I tetti di spesa per tale anno venivano calcolati secondo il criterio del “posto letto grezzo”, in luogo del criterio del “posto letto pesato” (utilizzato per la ripartizione del fondo nell’anno 2010).

La deliberazione n. 2477/2011 veniva impugnata dalla Casa di Cura San Camillo S.r.l. dinanzi al TAR della Puglia, Lecce che, con sentenza n. 1701/2012, la annullava perché affetta dal vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il TAR precisava che il criterio del “posto letto pesato” era conforme alla normativa e agli atti programmatori regionali in vigore (Deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese nn. 1494/2009, 1500/2010 e 2866/2010), lo stesso non poteva dirsi per la scelta del nuovo criterio che, tra l’altro, risultava priva di motivazione ed istruttoria.

Con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Taranto n. 948 del 4 aprile 2012, la ASL TA ripartiva il fondo unico aziendale facendo uso di un criterio ancora diverso rispetto a quello del “posto letto pesato” in quanto i tetti di spesa per l’anno 2012 venivano calcolati con il c.d. “indice di performance”. Tale delibera veniva impugnata innanzi al TAR Puglia, Lecce che, con la sentenza n. 360/2013, la annullava per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Consiglio di Stato, adito in appello dall’ASL Puglia, con la sentenza n. 4645/2014 confermava entrambe le statuizioni del TAR. Segnatamente, pur riconoscendo l’ampia sfera di discrezionalità che connota l’agire amministrativo della ASL nella determinazione dei tetti di spesa e pur non imponendo l’adozione del criterio del “posto letto pesato”, la sentenza censurava la condotta della pubblica amministrazione procedente in quanto affetta da difetto di istruttoria e di motivazione ed ha statuito che il nuovo metodo scelto dalla ASL si poneva in contrasto con le disposizioni regionali vigenti in materia.

Quindi, la ASL Taranto adottava una nuova determinazione – la n. 77 del 24 marzo 2015 - per la rideterminazione dei tetti di spesa per gli anni 2011 e 2012. L’amministrazione procedente utilizzava formalmente dei nuovi criteri che nondimeno, nella sostanza, prevedevano secondo l’odierna appellante una riproposizione del criterio del posto letto grezzo, già ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.