Accolto il ricorso di Galli Ezio S.p.A. per l'annullamento del PGT del Comune di Lecco
Pubblicato il: 1/11/2025
Nel contenzioso, Galli Ezio S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimo Campa; il Comune di Lecco è difeso dall'avvocato Enzo Robaldo.
L’appellante società Galli Ezio S.p.a. svolge la propria attività commerciale nel Comune di Leggo in un edificio sito in Via Fiandra n. 15, identificato catastalmente al foglio 4, mappale 1887, e servito da un parcheggio pertinenziale indentificato catastalmente al foglio 9, mappale 1509. Tale area rientrava all’interno di un piano di recupero avviato dalla società DI.TEX.AL S.p.a. (poi Bennet S.p.a.), per il quale era stata stipulata con il Comune di Lecco una convenzione in data 22 giugno 1987. L’immobile e l’annesso parcheggio pertinenziale, oggetto di ristrutturazione nell’ambito del piano di recupero, sono stati poi acquistati dalla ricorrente, con atto di vendita in data 29 febbraio 2000.
In sede di adozione del nuovo PGT, veniva riconosciuta all’immobile la qualifica di “Esercizio di vicinato”. Altresì, il medesimo PGT qualificava il parcheggio esterno dell’immobile quale servizio “S8.1 – parcheggio a raso”, ovvero quale parcheggio pubblico.
Tali determinazioni veniva impugnate in primo grado deducendosi la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 comma 7 I.r. 12/2005, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti sul mappale 1887. In particolare, si affermava che la superficie dell'immobile era pari a mq. 5.798,73. Pertanto, non poteva essere qualificato come esercizio di vicinato, ovvero un esercizio avente superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Il TAR in primo luogo respingeva la richiesta di parte ricorrente di sospensione del giudizio in attesa della pendenza di altro ricorso avente ad oggetto, tra i presupposti, la contestazione della natura pubblica del parcheggio di cui è causa, osservando che quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non avente ancora l’autorità della cosa giudicata in quanto allo stato impugnata (anche, pertanto, con un mezzo di impugnazione ordinaria), è solo possibile la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod.proc.civ., e non già ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e in parte lo respinge, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.