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Respinto il ricorso di Poligest S.p.A. per l'accesso alle prestazioni sanitarie


Pubblicato il: 1/11/2025

Nel contenzioso, Poligest S.p.A. è affiancata dall'avvocato Ulisse Corea; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Roberta Barone; Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è difesa dall'avvocato Stefano Merelli.

L’odierna appellante, che gestisce una struttura accreditata dalla Regione Lazio per l’erogazione di prestazioni sanitarie sia in regime di ricovero che ambulatoriale (“Casa di Cura Villa delle Querce”), ha impugnato in primo grado la nota della Regione Lazio notificata in data 16.10.2012 dall’ASL Roma 6 (prot. 88813), recante chiarimenti in ordine al decreto n. 94/2012 con il quale il Commissario ad acta per la Regione Lazio ha definito il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica dei soggetti erogatori privati per l’anno 2012, nonché i valori soglia e gli abbattimenti tariffari attribuiti a ciascuna struttura sanitaria privata.

La società ricorrente ha articolato in primo grado le seguenti doglianze in diritto: I) illegittimità della nota di chiarimenti nella parte in cui limitatamente al budget del 2012 prevede la retroattività dei valori soglia e degli abbattimenti tariffari in violazione del decreto del commissario ad acta n. 94/2012, da ritenersi invece produttivo di effetti solo a partire dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio in data 10.07.2012; II) illegittimità della medesima nota della Regione Lazio per violazione dell’art. 11 delle Preleggi nella misura in cui estende retroattivamente a gennaio 2012 gli effetti dell’abbattimento tariffario previsto dal decreto commissariale; III) contrarietà della nota regionale ai principi del contraddittorio, del giusto procedimento e del legittimo affidamento, e vizio di carenza di motivazione, nella parte in cui assume natura precettiva e innovativa nonché una portata potenzialmente lesiva in via diretta di situazione soggettive determinate; IV) in via subordinata, vizio di irragionevolezza della nota di chiarimenti nella parte in cui determina una immotivata modificazione in peius del regime di finanziamento dell’ente erogatore delle prestazioni sanitarie, con lesione dell’autonomia e dell’integrità dell’attività d’impresa e alterazione della concorrenza tra erogatori pubblici e privati.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, attesa la mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei soggetti controinteressati, con compensazione delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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