Respinto il ricorso di Spinelli S.r.l. per l'aggiudicazione della concessione demaniale aeroportuale
Pubblicato il: 1/11/2025
Nel contenzioso, Spinelli S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ilaria Greco; Derrick S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Masetti; il Comune di Genova è difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi; Aeroporto di Genova S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna.
La vicenda oggetto del presente giudizio concerne l’affidamento temporaneo ed eccezionale di un esteso compendio demaniale aeroportuale presso l’Aeroporto di Genova per lo svolgimento di attività logistiche, occupato oramai da più di 11 anni dalla odierna appellata, Derrick s.r.l.
Nel 2019 Spinelli s.r.l., venuta a conoscenza che nell’anno 2013 Aeroporto di Genova s.p.a., concessionaria e gestrice dell’aeroporto di Genova, aveva assegnato in sub-concessione a Derrick s.r.l., senza procedura di evidenza pubblica, un’area del demanio aeroportuale di circa 24.000 mq. allo scopo di stoccarvi containers e che la sub-concessione era stata via via prorogata, ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il protocollo di intesa 24 gennaio 2013 tra la Regione Liguria, il Comune di Genova, Aeroporto di Genova s.p.a. e E.N.A.C., con il quale era stato concordato che Aeroporto di Genova avrebbe consentito a Derrick l’utilizzo dell’area aeroportuale «per un periodo non superiore a due anni» e «senza possibilità di proroghe»; il «contratto di subconcessione» stipulato il giorno successivo, 25 gennaio 2013, con il quale l’area era stata assentita a Derrick non per due, ma per tre anni («con scadenza 31 dicembre 2015») senza alcuna previsione di possibili proroghe; i successivi, reiterati atti con i quali la subconcessione era stata, invece, via via prorogata fino (in allora) al 31 dicembre 2019.
Con la sentenza n. 545 del 19 giugno 2019, il Tribunale ha dichiarato tardiva l’impugnazione del protocollo di intesa 24 gennaio 2013, della sub-concessione 25 gennaio 2013 e del primo atto di proroga 4 giugno 2015 e ha respinto la domanda di annullamento dei successivi atti di proroga.
Con la sentenza n. 3916 del 18 maggio 2022 questo Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse «posto che la contestata subconcessione sarebbe comunque efficace per effetto dell’ulteriore proroga, non essendo tale ulteriore proroga stata impugnata in giudizio».
Con la sentenza n. 792 del 13 settembre 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Spinelli s.r.l., e sull’appello incidentale, proposto da Aeroporto di Genova s.p.a., li respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.