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Accolto il ricorso di A. Menarini Diagnostics per l'aggiudicazione della fornitura di sistemi analitici per i laboratori di anatomia patologica


Pubblicato il: 1/13/2025

Nel contenzioso, la società A. Menarini Diagnostics S.r.l. è affiancata dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone; Regione Calabria è assistita dall'avvocato Angela Marafioti.

La società A. Menarini Diagnostics s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 330/2020.

Con la sentenza (in forma semplificata) appellata, il T.A.R. per la Calabria ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14875 del 2 dicembre 2019, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara per la fornitura quinquennale in service di sistemi analitici per i laboratori di anatomia patologica da destinare ai laboratori delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria, relativamente al lotto 16 (su un totale di 19), avente ad oggetto la fornitura di un “sistema in completa automazione per sottovuoto ed immissione di fissativo (formalina) e gestione estemporanee”, per un importo a base d’asta di € 1.397.500,00.

L’aggiudicazione contestata è stata disposta - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – in favore di AHSI s.p.a., graduata al primo posto con il punteggio di 100/100, essendosi la ricorrente, Menarini Diagnostics s.r.l., classificata seconda con un punteggio pari a 89,48 ed avendo riportato entrambe punti 70/70 per l’offerta tecnica. Va altresì evidenziato che le imprese suindicate sono le sole ammesse al procedimento di gara di cui si tratta.

Il T.A.R., al fine di giustificare la conclusione raggiunta in punto di tardività dell’impugnazione, dopo aver richiamato i precedenti giurisprudenziali ritenuti pertinenti ed aver rilevato che “nel caso di specie, è pacifico in causa che l’aggiudicazione in favore del controinteressato sia stata notificata alla ricorrente in data 4.12.2019; che la ricorrente abbia presentato istanza di accesso agli atti in data 17.12.2019; che detto accesso sia stato consentito in data 30.12.2019”, ha affermato di non condividere l’assunto attoreo, secondo cui, ai fini della dimostrazione della tempestività del ricorso, il termine di 30 giorni per la sua proposizione, ex art. 120, 5 comma c.p.a., decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrebbe essere incrementato di quindici giorni, in coerenza con il termine per l’accesso agli atti di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016: ciò sul rilievo che il differimento del termine in misura pari al tempo necessario per acquisire l’accesso è legato alla sussistenza dei due presupposti della tempestività dell’istanza stessa di accesso e della tenuta, da parte della stazione appaltante, di una condotta dilatoria, laddove nella specie mancherebbe, quantomeno, il primo dei due requisiti citati, non potendo considerarsi tempestiva una istanza di accesso agli atti presentata dopo il decorso di tredici giorni dall’intervenuta comunicazione dell’aggiudicazione, in contrasto con la ratio posta alla base della previsione di un termine particolarmente breve per l’impugnativa degli atti delle procedure ad evidenza pubblica.

 La parte appellante contesta la declaratoria di irricevibilità recata dalla sentenza appellata, riproponendo, sul presupposto dell’auspicato accoglimento delle relative doglianze, i motivi di ricorso formulati in primo grado, intesi in via principale a conseguire l’esclusione dell’impresa aggiudicataria ed in via subordinata a contestare la posizione da essa ottenuta nella graduatoria conclusiva della gara.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1952/2020, relativamente ai temi non definiti con la sentenza della medesima Sezione n. 7624/2021, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14875 del 2 dicembre 2019, impugnato in primo grado. Ordina il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione dell’appalto, ai fini della successiva stipulazione contrattuale, sussistendone ogni altra condizione di legge, da verificarsi a cura della stazione appaltante. Spese del doppio grado di giudizio compensate.