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Respinto il ricorso di ST Protect S.p.A. per l'affidamento dei dispositivi di protezione individuale


Pubblicato il: 1/13/2025

Nel contenzioso, ST Protect S.p.A. è affiancata dagli avvocati Simona Motta, Max Diego Benedetti ed Erica Bianco; Anas S.p.A. è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato; Safe S.r.l. è difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

ST Protect S.p.a. ha impugnato con ricorso integrato da motivi aggiunti il provvedimento con cui Anas S.p.a. ha concluso positivamente il controllo di conformità di cui all’art. 23 del disciplinare dei prodotti offerti da Safe S.r.l. nella procedura “DGACQ 29-22 Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale per la Direzione Generale e gli Uffici Territoriali, in regime di Accordo Quadro, CIG 92638166CC”, tutti gli atti istruttori presupposti, con conseguente nulla osta alla stipula dell’Accordo Quadro, nonché il provvedimento prot. CDG I.0714506 del 14 settembre 2023 con cui la procedura è stata aggiudicata a Safe in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8135 dell’1 settembre 2023 e del provvedimento CDG U.0742660 del 25 settembre 2023 di comunicazione di aggiudicazione efficace e di richiesta di documentazione per stipula, con conseguente scorrimento della graduatoria.

La ricorrente ha chiesto, altresì, la dichiarazione di inefficacia dell’Accordo Quadro stipulato il 12 ottobre 2023.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con sentenza n. 3552 del 2024, appellata da ST Protect S.p.a. per i seguenti motivi di diritto: I) error in iudicando per violazione dell’art. 113, comma 1 della Costituzione e degli articoli 35 e 41 c.p.a.; erroneità della motivazione; II) error in iudicando per violazione degli articoli 35, 64 e 41, comma 2, c.p.a.; difetto ed erroneità della motivazione; errata applicazione degli articoli 6 e 23 del disciplinare di gara; errata applicazione degli articoli 32 e 83 d.lgs. n. 50 del 2016; errata applicazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), d.l. n. 76 del 2020 e successiva legge di conversione; III) in via derivata: error in iudicando per violazione dell’art. 113 della Costituzione, 64 e 41 c.p.a.

L’appellante ripropone, altresì, i motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal Tar, ai sensi dell’art. 101 c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di irricevibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Anas S.p.a. e di Safe S.r.l., che si liquidano in euro 3000 ciascuna, oltre ad oneri di legge.