Accolto il ricorso del MIMI e del MASE contro Tecnoparco Valbasento S.p.A.
Pubblicato il: 1/14/2025
Nel contenzioso, Tecnoparco Valbasento S.p.A. è affiancata dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese.
Con ricorso iscritto al n. 11342/2016 R.R. la Società Tecnoparco Valbasento S.p.A. (di seguito Tecnoparco) chiedeva, con contestuale domanda risarcitoria, in via principale l’annullamento del D.M. 23 giugno 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito MIMIT) recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico», nella parte in cui (art. 32) non riconosceva ai titolari di impianti alimentati a bioliquidi la possibilità di optare per l’applicazione del c.d. Regime generale a decorrere dal 1° gennaio 2016 anziché dal successivo 1° luglio.
Il Tar, con sentenza n. 15317 del 17 ottobre 2023, ricostruito sinteticamente il contesto normativo di riferimento, accoglieva il ricorso annullando la norma impugnata in via principale e, in via subordinata, accoglieva la domanda risarcitoria, ordinava all’amministrazione di «proporre a favore della ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione delle presente sentenza, una somma che tenga conto della differenza tra l’importo totale della tariffa riconosciuta dal GSE ai produttori di energia elettrica da bioliquidi sostenibili ai sensi del Regime Bioliquidi e quello, invece, più favorevole derivante dall’applicazione del Regime Generale di cui al D.M. 23 giugno 2016».
Il Ministeri appellanti, con atto depositato il 13 maggio 2024, impugnavano la sentenza formulando un unico articolato capo di impugnazione con il quale ne deducevano l’erroneità sotto svariati profili.
Tecnoparco si costituiva formalmente in giudizio il 13 maggio 2024. GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito GSE), estromessa dal giudizio in primo grado e nuovamente intimata in appello, si costituiva il 27 maggio 2024 eccependo il proprio difetto di legittimazione già riconosciuto dal Tar.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto: dispone l’estromissione dal giudizio di GSE S.p.A.; accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado; compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.