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Recma Costruzioni vince il contenzioso contro Roma Capitale


Pubblicato il: 1/14/2025

Nel contenzioso, Recma Costruzioni S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alessandro Pallottino ed Emanuele Pallottino; Roma Capitale è assistita dall'avvocato Umberto Garofoli.

L’appellante impugna la sentenza che ha respinto la domanda di accertamento della formazione per silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio relativa a un immobile di proprietà, in seguito demolito e ricostruito.

I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.

Con istanza prot. 527939 del 13 luglio 2004, poi più volte integrata, la precedente proprietà ha chiesto il condono, ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la chiusura di un manufatto a rustico con tettoia utilizzato come deposito per attrezzi e macchinari di cantiere.

Nelle more della definizione della pratica, il 14 aprile 2014 la precedente proprietà ha presentato una d.i.a. per la demolizione e ricostruzione del fabbricato ai sensi della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 21, sul “Piano casa”, attestando in quella sede l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono; divenuta proprietaria dell’edificio, la Vegas costruzioni s.r.l. – poi incorporata dalla Recma costruzioni s.r.l., odierna appellante – ha presentato una variante e condotto i lavori sino alla loro conclusione il 22 agosto 2016.

Il 14 giugno 2017, il precedente proprietario, che aveva presentato l’istanza di condono, ha ottenuto il rilascio di una nuova attestazione da parte di un tecnico di fiducia circa l’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’ha inoltrata a Roma Capitale con nota prot. n. 153085 del 18 settembre 2017, con richiesta di calcolo di eventuale conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori.

Dinanzi al silenzio dell’Amministrazione, la società ha adito il T.a.r. del Lazio chiedendo l’accertamento dell’avvenuta formazione tacita del titolo edilizio in sanatoria, essendo decorsi trentasei mesi dal pagamento dell’ultima rata degli oneri concessori, risalente al 15 marzo 2005, e comunque dal 12 febbraio 2013, data in cui il tecnico del precedente proprietario ha depositato una dichiarazione asseverata attestante la regolarità della domanda di condono e l’esistenza di tutti i requisiti di legge per il suo rilascio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite del grado, liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge (spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.).