Respinto il ricorso di Romagna Giochi S.r.l. per la gestione di sale giochi nel territorio del Comune di Forlì
Pubblicato il: 1/14/2025
Nel contenzioso, Romagna Giochi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianfranco Fiorentini; Regione Emilia Romagna è assistita dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti; il Comune di Forlì è difeso dall'avvocato Amedeo Pisanti.
La questione riguarda la gestione di sale giochi nel territorio del Comune di Forlì.
A tal riguardo occorre premettere che, in relazione alla tematica delle ludopatie, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha adottato una delibera (12 giugno 2017, n. 831) che ha vietato le aperture di locali dedicati al gioco lecito nonché la conduzione di sale gioco e sale scommesse già operanti alla data dell’entrata in vigore della legge, che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di luoghi qualificati come sensibili.
La Giunta Comunale di Forlì ha poi approvato (delibera n. 481 del 28 dicembre 2017) la mappatura dei luoghi sensibili ai sensi della l.r Emilia Romagna 4 luglio 2013, n. 5, e individuato gli esercizi collocati ad una distanza inferiore a 500 metri dai medesimi.
Con successivi provvedimenti del Dirigente Servizio comunale SUAP in data 5 giugno 2018 è stata intimata entro il 30 giugno 2018 la chiusura delle sale della parte appellante.
L’appellante ha impugnato i richiamati provvedimenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna che ha rigettato il ricorso.
Propone ora appello per i seguenti motivi: I error in judicando - violazione di legge - difetto di motivazione - arbitrarietà e ingiustizia gravi e manifeste. errata valutazione elementi istruttori II error in judicando sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate; restano a carico dell’appellante le spese per la verificazione, da determinarsi nei sensi di cui in motivazione con separato provvedimento.