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Respinto il ricorso di Publi Città per la gestione degli spazi pubblicitari inseriti in elementi di arredo urbano


Pubblicato il: 1/15/2025

Nel contenzioso, Publi Città S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Laruffa; il Comune di Dalmine è difeso dagli avvocati Aldo Coppetti e Andrea Manzi.

Il giudizio ha ad oggetto la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 71 del 29 gennaio 2024, che ha respinto la domanda proposta dalla società Publi Città per l’annullamento del provvedimento del Comune di Dalmine che ha disposto l’annullamento d’ufficio dell’atto che le aveva concesso la gestione degli spazi pubblicitari inseriti in elementi di arredo urbano (transenne para-pedonali) presso alcuni incroci stradali del centro abitato di Dalmine e la caducazione della relativa convenzione accessiva.

L’odierna appellante ha dedotto di essere un’impresa che opera nel settore della pubblicità e di essere stata individuata come concessionaria dal Comune di Dalmine per “la gestione degli spazi pubblicitari inseriti in elemento di arredo urbano (transenne para-pedonali) presso alcuni incroci stradali del centro abitato di Dalmine, appositamente individuati nella convenzione allegata al presente atto”, mediante il provvedimento n. 264 del 4 marzo 2022 e la relativa convenzione accessiva.

Con la nota del 22 febbraio 2023 prot. n. 0008211, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 21 nonies legge n. 241/1990, al quale la società ha controdedotto con una nota del suo legale.

All’esito del confronto procedimentale, con il provvedimento del 3 marzo 2023 prot. 0009845/2023 il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio della determina n. 264 del 4 marzo 2022 avente ad oggetto “Fornitura, posa e gestione gratuita di arredo urbano con annesso spazio pubblicitario e allegata convenzione sottoscritta il 09/10.03.2022”.

La società ha impugnato il provvedimento di autotutela innanzi al T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, articolando plurimi motivi di ricorso, e ha domandato il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.