Respinto il ricorso di CSI Management per l'accesso al finanziamento per progetti di ricerca industriale
Pubblicato il: 1/15/2025
Nel contenzioso, CSI Management S.r.l. è affiancata dagli avvocati Renzo Cuonzo, Leopoldo De' Medici e Stefano Gattamelata; Invitalia è assistita dall'avvocato Antonio Grieco.
L’odierna appellante ha aderito all’invito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca «alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell’ambito del programma operativo nazionale “ricerca e competitività 2007-2013”», di cui al decreto in data 18 gennaio 2010, attuativo dell’azione Interventi di sostegno della ricerca industriale del richiamato programma nazionale, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). A questo scopo ha a suo tempo presentato il progetto avente la seguente denominazione: «Smee - Sat & Mathematical model for Environment Emergency, strumenti innovativi per l’impiego delle tecnologie satellitari e di telerilevamento finalizzate al monitoraggio, alla prevenzione e alla gestione ottimale delle emergenze ambientali», in raggruppamento temporaneo di imprese con la CSI Consulenza e servizi di informatica s.r.l. e l’associazione Semeion - Centro ricerche di scienze della comunicazione.
Ammesso in ragione del raggiungimento del punteggio minimo richiesto alla seconda fase istruttoria (come da comunicazione di cui alla nota ministeriale dell’8 marzo 2011), all’esito di questa era comunicata l’esclusione dalla fase istruttoria finale (nota ministeriale in data 10 giugno 2011, prot. n. 6550). L’esclusione era determinata dal fatto che il centro ricerche Semeion era risultato non conforme ai parametri di affidabilità economico-finanziaria applicabili alla procedura di erogazione del finanziamento ministeriale.
A definizione del conseguente contenzioso il diniego di ammissione veniva annullato da questo Consiglio di Stato, sul rilievo che quale ente di carattere associativo il centro ricerche Semeion doveva essere sottoposto a una valutazione di affidabilità economico-finanziaria diversa da quella prevista per le società con scopo di lucro, nel caso di specie non svolta (sentenza della VI sezione del 27 gennaio 2014, n. 392).
Nel rideterminarsi in esecuzione del giudicato, e malgrado il giudizio positivo dal punto di vista tecnico, il Ministero ne negava nuovamente l’ammissione a finanziamento (decreto del 28 settembre 2015, n. 2180). La determinazione così assunta era basata sulla valutazione dell’istituto creditizio convenzionato e incaricato delle verifiche di sostenibilità economica dei progetti, che a questo riguardo aveva prospettato l’alternativa se porre a base l’intero importo posto a base della gara, ovvero quello inferiore risultante dalla parte residua ancora da realizzare e la conseguente rimodulazione dei costi. Con il provvedimento conclusivo il Ministero resistente optava per la prima ipotesi.
Nondimeno, l’atto di riesercizio del potere era nuovamente giudicato illegittimo da questo Consiglio di Stato all’esito di un ulteriore contenzioso promosso dall’odierna appellante (sentenza della VI sezione del questo Consiglio di Stato in data 29 luglio 2019, n. 5319), sul rilievo che la verifica era stata condotta sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria al 2015, anno in cui era stata riavviata l’attività procedimentale, anziché a quella risalente all’epoca di presentazione del progetto (7 aprile 2010).
Con la pronuncia da ultimo richiamata era quindi ordinato al Ministero di «procedere al riesame del progetto originariamente presentato, tenendo nell’indicato conto la natura soggettiva dei soggetti originari proponenti e la consistenza del progetto presentato nei termini previsti dal bando».
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.