Rigettato il ricorso di Italgas Reti S.p.A. per l'accesso ai Certificati Bianchi
Pubblicato il: 1/15/2025
Nel contenzioso, Italgas Reti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandro Botto.
Italgas Reti S.p.A. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso ed i motivi aggiunti avverso: dell’art. 1, comma 1, lett. f) ed i), in parte qua, del decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in data 10 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 in data 10 luglio 2018, recante modifica ed aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente, inter alia, la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalla imprese di distribuzione dell’energia elettrica ed il gas per gli anni dal 2017 al 2020; del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 maggio 2019 recante Approvazione della Guida Operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all’art. 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi; della Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi ai sensi dell’art. 14-bis del DM 11 gennaio 2017 adottata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. approvata dal decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 maggio 2019 e pubblicata sul sito del GSE in data 13 maggio 2019, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché non conosciuti.
La società appellante esponeva di essere destinataria di una serie di obblighi posti a capo delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale in particolare doveva partecipare al raggiungimento degli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico attraverso il meccanismo dei c.d. Certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica.
La sentenza impugnata ha respinto integralmente il ricorso perché ha ritenuto razionale il meccanismo di calcolo del contributo tariffario di cui la società non avrebbe saputo dimostrare l’incongruità oltre al fatto che l’inclusione degli scambi bilaterali per la determinazione del contributo tariffario sarebbe in linea con la logica complessiva del sistema.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.