Il CdS si pronuncia sul ricorso del Comune di Pordenone contro Italgas Reti S.p.A.
Pubblicato il: 1/16/2025
Nel contenzioso, il Comune Pordenone è affiancato dagli avvocati Fulvia Bressan e Francesca Mussio; Italgas Reti S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo.
La società Italgas (oggi Italgas Reti Spa) ha gestito, nel Comune di Pordenone, il servizio di distribuzione del gas dal 22 ottobre 1969 al 25 maggio 2018 in forza di due contratti di concessione stipulati in affidamento diretto, il secondo dei quali risalente al 1988.
Dalla scadenza naturale della seconda concessione intervenuta il 25 maggio 2018 il rapporto è proseguito ex lege, per effetto dell’art. 14, comma 7, del D. Lgs n. 164/2000.
Con nota prot. n. 0013561 del 21 febbraio 2019, il Comune di Pordenone ha dichiarato di voler iscrivere a patrimonio la rete di distribuzione posata entro il 31 dicembre 1985, ancora in esercizio, e la rete di distribuzione posata all’interno di piani di lottizzazioni per i quali vi era stato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione. A detta nota ha fatto seguito la deliberazione del Consiglio Comunale n.13/2019 con la quale si è proceduto all’iscrizione dei cespiti nello stato patrimoniale dell’Ente: l’Amministrazione comunale ha fatto riferimento all’art. 16 della convenzione allegata alla concessione del 1988, che conteneva la clausola secondo cui , ove al termine della concessione il Comune “decida di assumere il servizio……., assumerà gratuitamente la proprietà della rete stradale di distribuzione, posa in opera prima del 31.12.1985 ed ancora esistente…..I rimanenti beni passeranno al Concedente a fronte della corresponsione alla società di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale,……La stima sarà eseguita d’intesa tra le parti o, in caso contrario, dal collegio arbitrale di cui all’art. 19 della presente convenzione. La società godrà del diritto di ritenzione nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti, sino ad avvenuto pagamento di quanto dovutole.”.
Italgas ha proposto ricorso contro la nota comunale prot. n. 0013561 del 21/02/2019 e ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto di proprietà “sulla porzione della rete costruita fino al 31 dicembre 1985 e sulla porzione di rete posata all’interno dei piani di lottizzazione per i quali i privati hanno ottenuto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione fino alla scadenza effettiva dell’affidamento”. Con successivi motivi aggiunti ha impugnatoanche la nota comunale prot. n. 2123 del 10 gennaio 2020 e gli atti allegati, con i quali l’Amministrazione aveva provveduto a comunicare a Italgas l’avvenuta iscrizione nel patrimonio del Comune delle reti realizzate prima del 31/12/1985 e delle reti posate all’interno dei piani di lottizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Il Comune di Pordenone ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, la stessa ha accertato la permanenza in capo a Italgas della proprietà della rete di distribuzione del gas realizzata prima del 31/12/1985 e oggetto di “devoluzione gratuita”, nonostante l’intervenuta scadenza della concessione in data 24 maggio 2018.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.