Accolto il ricorso di Taigete Sol S.r.l. per l'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico
Pubblicato il: 1/16/2025
Nella vertenza, Taigete Sol S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano e Gaetano Alfarano.
Con il ricorso di primo grado, la società Taigete Sol s.r.l. ha proposto una azione avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) del 27 settembre 2022 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico (denominato BARDI, di 18,275 MW) e delle relative opere di connessione.
Inoltre, ha proposto una contestuale domanda di annullamento della nota prot. n. 121310 del 25 luglio 2023 con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha comunicato di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante la scadenza dei termini perentori ex lege previsti, a causa della necessità di acquisire preventivamente l’atto di concerto del Ministero della cultura (MIC).
Nelle more del giudizio di primo grado, è stato emesso il parere tecnico istruttorio contrario (prot. n. 29484 del 29 dicembre 2023) di competenza della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in seno al procedimento di VIA.
Pertanto, il primo giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda avverso il silenzio, in quanto l’adozione del suddetto parere “ha già di per sé palesemente interrotto l’inerzia provvedimentale”, precisando, inoltre, che tale parere pur essendo tardivo “resta un fatto amministrativo oggettivamente rilevante, tale da poter determinare l’Autorità procedente a conformarvisi sua sponte, a prescindere dalla sua vincolatività o meno”.
Pertanto, ha ritenuto il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte infondato nel merito.
Con atto di appello, la società ha impugnato la suddetta sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Compensa le spese di lite per il doppio grado di giudizio.