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Il TAR Lazio si pronuncia sul ricorso avverso la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti


Pubblicato il: 1/13/2025

Nella vertenza, Ama S.p.A. è affiancata con successo dagli avvocati Marcello Clarich e Andrea Nardi; Insieme per Cesano Comitato e gli altri ricorrenti sono assistiti dagli avvocati Vittorina Teofilatto, Daniela Terracciano e Alessandro Di Matteo.

Il ricorso in esame ha per oggetto la richiesta di annullamentodell’ordinanza 31 del 7 dicembre 2023 pubblicata in G.U. in data 3 01 2024 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, recante “Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al progetto «Realizzazione impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per la produzione di biometano liquido per autotrazione e ammendante compostato misto (ACM) di STZ Cesano» nel Comune di Roma Capitale, Municipio XV, Città Metropolitana di Roma Capitale, in località via della Stazione di Cesano. proposto dalla società AMA S.p.A.”.

In particolare, venivano sollevate plurime questioni di illegittimità relative a presunte incongruenze circa il progetto originariamente autorizzato dalla Regione Lazio e la versione definitiva dello stesso, tali da rendere illegittimo e contraddittorio l'affidamento e la realizzazione dell'impianto. Inoltre, si lamentavano difetti di istruttoria e di valutazione dell'impatto ambientale e inquinante del suddetto progetto.

Il TAR statuisce l'improcedibilità di entrambi i giudizi per sopravvenuta carenza di interesse. Premesso, in limine litis, sul piano strettamente processuale in fatto, che le resistenti hanno eccepito la mancata impugnazione del successivo bando di gara pubblicato in data 14 marzo 2024, mediante il quale Invitalia ha messo a gara la progettazione e realizzazione del Biodigestore, e che sul punto le ricorrenti di entrambi i giudizi non hanno allegato alcunché e provato di aver invece impugnato tale ultimo atto, deve conseguentemente ritenersi, in base al principio di non contestaizone e per come correttamente dedotto in punto di diritto dalle stesse resistenti, che dalla omessa impugnazione del bando discenda l’improcedibilità di tutti i ricorsi.

 L’eventuale giudicato favorevole alle ricorrenti, infatti, non potrebbe comunque sortire alcun effetto (soprattutto caducante in via automatica) rispetto ad atti adottati da soggetti terzi (nella fattispecie, Invitalia) – in base al principio per cui il giudicato fa stato solo tra le parti del giudizio - la cui inoppugnabilità rispetto agli stessi ricorrenti dei giudizi riuniti comporta, di conseguenza, uno svuotamento del loro interesse sotteso ai vari ricorsi: anche ammettendone, in via astratta, l’accoglimento, non ricaverebbero l’utilità sottesa, ossia la non realizzazione del Biodigestore, oggetto della gara.

Alla luce di ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando su tutti i ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.