Rigettato il ricorso di Telestudio S.r.l. per l'assegnazione di frequenze televisive
Pubblicato il: 1/17/2025
Nel contenzioso, Telestudio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Filippo De Jorio; International Tele Radio S.r.l. è assistita dall'avvocato Massimo Oddo.
Si controverte su una procedura di assegnazione di frequenze televisive nell’ambito della transizione tecnologica dal sistema analogico a quello digitale che riguardava sia la televisione satellitare che quella via cavo, nell’ambito del quale gli utenti dovevano sostituire le proprie apparecchiature analogiche con quelle digitali a causa della graduale digitalizzazione dei canali, seguendo le raccomandazioni europee in merito.
Il termine ultimo previsto per la conversione da televisione analogica terrestre a televisione digitale terrestre (il cosiddetto switch-off) era il 31 dicembre 2006 (previsto dalla legge n. 66/2001, poi rinviato alla fine del 2008). Il passaggio completo al digitale terrestre (previsto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, indicando le sedici diverse zone territoriali e le rispettive scadenze per lo switch-off, dal 2009 al 2012) è avvenuto il 4 luglio 2012.
Secondo l’articolo 1 della legge n. 220/2010 la banda larga radiomobile ha visto assegnarsi i canali televisivi compresi tra il 61 e il 69 e pertanto questi non potevano più essere usati dalle emittenti e dovevano essere liberati. Successivamente, l’art. 4 del d.l. n. 34/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/2011, stabiliva che entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico doveva provvedere all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi 8-12 dell’art. 1 della legge n. 220/2010, e per le frequenze radiotelevisive locali predisporre per le diverse aree una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva che facevano richiesta sulla base di precisi criteri (entità del patrimonio al netto delle perdite, numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ampiezza della copertura della popolazione, priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura).
Per la regione Lazio, il Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2012 pubblicava un bando per le Garanzie nelle Comunicazione e la ditta Telestudio s.r.l., all’esito della rispettiva procedura, risultava esclusa dai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, inizialmente posizionata al posto ventidue e, dopo un riesame da parte dell'Amministrazione, al posto venti.
La graduatoria veniva impugnata davanti al TAR Lazio che tuttavia accertava la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale e dei motivi aggiunti in quanto il ricorrente aveva omesso di impugnare una graduatoria successiva del 30.10.2018, respingendolo comunque anche nel merito e ritenendo corretta l’assegnazione dei punti in capo alla ricorrente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.