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Rigettato il ricorso del Consorzio di Bonifica Veronese contro Telecom Italia


Pubblicato il: 1/17/2025

Nel contenzioso, il Consorzio di Bonifica Veronese è affiancato dall'avvocato Rinaldo Sartori; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro.

Il Consorzio di bonifica veronese, attraverso la Sorit- Società servizi e riscossioni Italia s.p.a., ingiungeva a Telecom Italia s.p.a. il pagamento della somma complessiva di € 93.293,48 a titolo di corrispettivo/contributo dovuto nel 2014 per l’attraversamento – a mezzo di cavi e attrezzature necessarie per il servizio di telecomunicazioni – di aree gestite dal Consorzio medesimo. Quest’ultimo fondava la propria pretesa patrimoniale sugli artt. 10, 17 e 59 r.d. n. 215 del 1933 e sui piani di classifica.

La predetta Telecom Italia s.p.a. impugnava, deducendo vari vizi, l’ingiunzione di cui trattasi chiedendone l’annullamento dinanzi al Tribunale di Verona il quale, con sentenza, declinava la propria potestas iudicandi in favore di quella del giudice amministrativo, individuandolo quale munito di giurisdizione esclusiva sulla controversia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.

Telecom Italia s.p.a. riassumeva il giudizio dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna il quale, con sentenza sez. II, n. 562 del 2022, accoglieva il ricorso e accertava «il carattere indebito delle pretese economiche formulate dal resistente Consorzio».

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, chiedendone la riforma, il Consorzio di bonifica veronese il quale ha così articolato le proprie doglianze.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Compensa le spese del grado tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di Sorit - Società servizi e riscossioni Italia s.p.a., non costituita in giudizio.