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Respinto il ricorso di Associazione Nazionale Allevatori Jersey


Pubblicato il: 1/20/2025

Nel contenzioso, Associazione Nazionale Allevatori Jersey è affiancata dall'avvocato Roberto Colagrande; Anafibj è assistita dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Daniele Vagnozzi.

La Associazione Nazionale Allevatori Jersey ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 17281/2023, avente ad oggetto domanda di annullamento del decreto del Direttore della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero dell''agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 0110567 del 20.2.2023, notificato in pari data con nota dirigenziale prot. n. 0110997, di rigetto della “richiesta di ANAJER del 19 dicembre 2022 di approvazione di un secondo programma genetico per la razza bovina Jersey”; di ogni atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ivi compresi, per quanto occorra, in parte qua il decreto ministeriale prot. n. 0334888 del 28.7.2022 di approvazione delle “Linee guida per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici”, la nota ministeriale prot. n. 0054339 del 3.2.2023 di preavviso di rigetto della suddetta istanza, nonché il parere reso il 23.1.2023 dal Comitato Nazionale Zootecnico, ex art. 4, co. 4, del d.lgs. n. 52/2018.

Associazione Nazionale Allevatori Jersey (d’ora in poi Associazione), riconosciuta ente selezionatore ai fini della realizzazione di un programma genetico sulla razza bovina Jersey, ha presentato una prima istanza d’approvazione del programma genetico per la razza Jersey, di cui ad un primo diniego (cfr. decreto direttoriale n. 330940 del 26 luglio 2022), non impugnato, opposto dal Ministero resistente, previa acquisizione del parere negativo reso dall’organo tecnico, motivato dall’insufficiente consistenza della popolazione animale a disposizione dell’istante.

Successivamente, l’Associazione ha presentato una nuova istanza, avente ad oggetto l’approvazione di un secondo programma genetico per la razza Jersey, nella versione modificata, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/1012, in ragione del precedente diniego non impugnato.

Nella nuova istanza, diversamente da quella precedente, l’Associazione manifestava la disponibilità del patrimonio zootecnico costituito da 1780 femmine di bovine in età riproduttiva e 50 maschi, mercé la produzione dell’accordo con l’ente selezionatore francese BGS – gestore d’omologo programma genetico per la razza sul territorio francese – in forza del quale il selezionatore d’oltralpe avrebbe messo a disposizione del programma genetico dell’Associazione la popolazione animale afferente al proprio programma genetico.

Il Comitato tecnico, chiamato a rilasciare il parere tecnico di competenza, nella seduta tenutasi il 24 maggio 2022, esprimeva parere negativo. A sua volta, il Ministero, condividendo il parere espresso dal CNZ, nella riunione del 23 gennaio 2023, ha ribadito che la criticità evidenziata e addotta a motivo del precedente diniego non era sanata, perdurando il difetto del requisito di cui all’Allegato 1 parte 2 comma 2 del Regolamento UE n. 2016/1012, ossia di coinvolgimento nel programma genetico di “una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del grado di giudizio.