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Respinto il ricorso di Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A. per l'adeguamento tariffario autostradale


Pubblicato il: 1/20/2025

Nel contenzioso, Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta - Ativa S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Vittorio Donato Gesmundo.

Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta S.p.A. gestisce in concessione tratti autostradali nei territori delle province di Torino e Vercelli, in forza di una convenzione unica stipulata, in data 7.11.2007, con il concedente ANAS s.p.a. (cui è subentrato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, giusto il combinato disposto degli artt. 11, comma 5 del d.l. n. 216/2011 e 36 del d.l. 98/2011), scaduta il 31.08.2016.

La società richiedeva al concedente, in base alle previsioni degli artt. 14 e 15 della convenzione, in data 30.09.2016, l’adeguamento tariffario per l’anno 2017 che, sulla base dei parametri previsti nel medesimo atto, veniva quantificato nella percentuale del 1,06% (cui aggiungere parti di incremento non riconosciuti e oggetto di ricorsi allora pendenti), calcolato sulla base del PEF relativo al secondo periodo (all’epoca in corso di approvazione) e, in subordine, a quello originario (in questo caso la percentuale di aggiornamento ammontava al 3,78%, come precisato in una ulteriore nota del 13.10.2016).

Con decreto interministeriale n. 488 del 31.12.2016 l’amministrazione concedente riconosceva per contro un adeguamento tariffario pari allo 0,88%.

Avverso tale provvedimento la società insorgeva innanzi al Tar per il Piemonte con ricorso con cui lamentava, in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Il Tar per il Piemonte, con sentenza della sez. II, 17 maggio 2023 n. 456, ha accolto il ricorso, analizzando congiuntamente il primo ed il secondo motivo, con cui veniva lamentata: la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, dell’art. 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dell’art. 21, comma 5, del d.l. 24 dicembre 2003 n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47; art. 2, commi 82 e 83, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286; violazione e falsa applicazione delle deliberazioni del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica del 24 aprile 1996 (Linee Guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità), 20 dicembre 1996 (Direttiva per la revisione delle tariffe autostradali), 15 giugno 2007, nn. 38 e 39 e 21 marzo 2013 n. 27; violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 14, 15, 16, 16 bis, 18, 19 della Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.