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Respinto il ricorso di Imprese Pesenti per l'approvazione del nuovo piano delle cave


Pubblicato il: 1/20/2025

Nel contenzioso, Imprese Pesenti S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Piera Pujatti.

La Imprese Pesenti s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 agosto 2021, n. 756 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia in data 20 settembre 2015 n. 758 nella parte in cui l’area di scavo dell’ambito ATEg40 è stata riportata sulla planimetria di ambito con una estensione tale da non permettere la coltivazione dei quantitativi previsti nella scheda.

La Enzo Presenti s.r.l. è impresa che opera da decenni nel settore degli inerti da cava ed in tale veste ha presentato alle amministrazioni competenti la propria istanza di inserimento di un’area, nella propria disponibilità, sita in Comune di Antegnate, nel nuovo piano delle cave della Provincia di Bergamo.

Con la delibera parzialmente impugnata in primo grado il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano delle cave, nel cui contesto ha trovato inserimento l’ambito estrattivo di pertinenza della società appellante, denominato ATEg40. Dalla scheda di piano si evince che nel predetto ambito è stata prevista una produzione nel decennio di 2.000.000 di mc. e una riserva di 1.000.000 di mc.

Sennonché, nel corso della redazione del progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo (prodromico al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava), i tecnici hanno rilevato che, per asserito errore materiale, l’estensione dell’ambito consente al più l’escavazione di mc. 1.975.000 (inferiore alla produzione consentita nel decennio), escludendo altresì la futura, seppure eventuale, coltivazione della riserva, pari a mc. 1.000.000.

Con il ricorso in primo grado la Enzo Pesenti s.r.l. ha impugnato la deliberazione consiliare nell’assunto dell’erroneità materiale del perimetro dell’ambito di scavo, che, in conformità della scheda tecnica ATEg40, avrebbe dovuto avere dimensioni tali da consentire non solo l’escavazione di quantità estraibili nel decennio, ma anche, in caso di particolare necessità, non prevedibili al momento della redazione del piano (anche della quota di riserva residua).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.