Respinto il ricorso dell'Istituto di Vigilanza Metronotte
Pubblicato il: 1/20/2025
Nel contenzioso, l'Istituto di Vigilanza Metronotte S.r.l. è affiancato dall'avvocato Luigi Nilo.
La Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 5 luglio 2022, n. 9140 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I stralcio, che ha respinto il suo ricorso per l’accertamento del diritto, a mente dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, alla revisione del corrispettivo, relativo al contratto di appalto del servizio di vigilanza e custodia, presso una installazione militare, intercorso con il Ministero della Difesa, con richiesta di condanna al pagamento delle maggiori somme a tale titolo dovute.
Deduce che l’amministrazione, nel tempo, ha più volte chiesto la prosecuzione del servizio, originato dal contratto in data 11 marzo 2005, con scadenza al 31 dicembre 2005; in particolare, le proroghe sono andate dall’1 gennaio al 30 aprile 2006; dall’1 maggio al 31 dicembre 2006; dall’1 gennaio al 28 febbraio 2007; dall’1 marzo al 31 marzo 2007; dall’1 maggio al 30 giugno 2007, e poi sino al 30 aprile 2008. Complessivamente, dunque, il contratto si è protratto dall’1 gennaio 2005 al 30 aprile 2008, senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni. Nell’ambito del contratto originario non era prevista alcuna clausola di adeguamento, né distinti atti di proroga.
In data 27 aprile 2011 la società ha presentato una richiesta di revisione del prezzo in relazione ai servizi svolti, cui è stato opposto un diniego dalla Direzione generale di commissariato in data 12 maggio 2011.
Con il ricorso in primo grado ha dedotto la natura imperativa della clausola di adeguamento, con conseguente nullità della pattuizione contrattuale difforme e la sua sostituzione con quella prevista ex lege.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso nella considerazione che nella fattispecie controversa al contratto originario (di durata annuale) si siano succedute pattuizioni differenti di durata variabile (mensile o semestrale), autonome tra loro e frutto di singole manifestazioni negoziali delle parti : «non si configura, quindi, un rapporto giuridico unitario ma una serie di obbligazioni succedutesi nel tempo, di fatto senza soluzione di continuità, rispetto alle quali la stessa parte ricorrente ha negoziato le relative condizioni»; ha dunque ritenuto che non si applichi la disciplina della revisione dei prezzi, operante solamente per le proroghe contrattuali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.