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Respinto il ricorso del Consorzio ASI di Brindisi in materia di autorizzazione di un impianto di GNL nel porto di Brindisi


Pubblicato il: 1/20/2025

Nel contenzioso, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Brindisi è affiancato dall'avvocato Lorenzo Durano; l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è assistita dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina, Aristide Police e Paul Simon Falzini; la società Deposito Gnl Brindisi S.r.l. è difesa dagli avvocati Sergio De Giorgi e Andrea Sticchi Damiani.

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Brindisi ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 12638 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’annullamento delle note prot. n. 99 del 10 gennaio 2024 e prot. n. 211 del 17 gennaio 2024, per il cui tramite l’anzidetto Consorzio ha invocato il rispetto delle prescrizioni rese nell’ambito dell’iter di autorizzazione del “Deposito costiero di Gas Naturale liquefatto (GNL) da realizzare all’interno del porto di Brindisi”, con particolare riferimento alla distanza minima di trenta metri tra il deposito stesso e i binari dell’area portuale.

Il T.a.r. Lazio, con l’impugnata sentenza n. 12638 del 2024, dopo aver affermato la propria competenza e aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Consorzio, ha dichiarato la nullità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, osservando come le funzioni dei consorzi di sviluppo di industriale risultino individuate dall’art. 36 della l. 5 ottobre 1991, n. 317, secondo cui “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici” (comma 4), i quali “promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale” (comma 5).

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio ASI di Brindisi, formulando tre distinti motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI di Brindisi alla rifusione, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, della società Deposito Gnl Brindisi S.r.l. e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna delle parti vittoriose in euro 6.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.