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Respinto il ricorso di Unyon Consorzio Stabile contro la Provincia di Frosinone


Pubblicato il: 1/21/2025

Nel contenzioso, Unyon Consorzio Stabile è affiancato dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio; la Provincia di Frosinone è assistita dall'avvocato Mariacristina Iadecola; la società Costruzioni Alfredo La Posta è difesa dall'avvocato Francesco Scalia; la ditta Appalti di Bello è rappresentata dall'avvocato Renato Labriola.

Unyon Consorzio Stabile sc. a r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 388 del 2024 con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto per ottenere l’annullamento degli atti con i quali la Provincia di Frosinone ha aggiudicato la procedura di gara al RTI Appalti Di Bello s.r.l. per ottenerne l’annullamento con conseguente subentro nel contratto d’appalto, nonché ha dichiarato inammissibili le censure volte a dedurre motivi ulteriori da porre a fondamento dell’esclusione della società Costruzioni Alfredo La Posta a r.l. oltre quelli già indicati dalla commissione nella nota n. 42247 del 21 novembre 2023 e dal RUP nel provvedimento del 28 dicembre 2023.

Parte appellante deduce l’erroneità della sentenza: 1) in relazione all’offerta economica del RTI Appalti Di Bello per violazione delle regole di gara e per indeterminatezza dell’offerta. Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado non avrebbe tenuto nel debito conto il fatto che si controverte di appalto a misura in cui, ai sensi dell’art. 59, comma 5- bis, del d.lgs. n. 50/2016, il corrispettivo varia in base ai prezzi per unità di misura applicati alle quantità di lavorazioni effettivamente realizzate e che, pertanto, l’aggiudicatario, avendo indicato nel modello dell’offerta economica l’importo di euro 2.543.578,56 per i lavori e nel computo metrico estimativo e nel quadro di raffronto l’importo di euro 3.404.427,49 per la medesima voce avrebbe dovuto essere escluso sia per aver presentato un’offerta in aumento con una differenza di euro 860.848,93, sia per l’indeterminatezza della stessa. Sotto tale profilo la decisione appellata sarebbe anche in contraddizione rispetto alla sentenza n. 365 del 2024, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla società Costruzioni Alfredo La Posta a r.l. avverso i provvedimenti di esclusione dalla procedura, nella quale il medesimo giudice ha ritenuto che “l’essenzialità del computo metrico è ulteriormente confermata dall’art. 2.6.2 dello stesso disciplinare a mente del quale, a differenza che per il servizio di ingegneria, per i lavori il corrispettivo contrattuale è determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, potendo il prezzo convenuto variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, trattandosi di appalto a misura”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Provincia appellata e delle controinteressate, liquidandole in ragione di euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge; dispone la distrazione in favore del procuratore della Ditta Appalti di Bello dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti delle amministrazioni statali.