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Respinto il ricorso di Irpiniambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Avellino


Pubblicato il: 1/21/2025

Nel contenzioso, la società Irpiniambiente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Russo; il Comune di Avellino è difeso dall'avvocato Pietro Musto; la società De Vizia Transfer S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo e Fiorita Iasevoli.

Con l’appello in epigrafe la società Irpiniambiente S.p.a. – società interamente partecipata dalla Provincia di Avellino che svolgeva il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Comune di Avellino – ha impugnato la sentenza del T.a.r. Campania - Salerno n. 537 del 2024 che ha dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dalla medesima proposti.

Più precisamente, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 2 agosto 2023, la ricorrente e odierna appellante Irpiniambiente S.p.a. ha chiesto l’annullamento di una pluralità di atti meglio individuati nel ricorso in appello e, in particolare, della delibera del Consiglio Comunale di Avellino n. 36 del 23 giugno 2023, con la quale il Comune ha ritenuto di discostarsi dal parere negativo reso ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della Campania, espresso con delibera del 17 aprile 2023, n. 129; della delibera del Consiglio Comunale del 23 dicembre 2022 n. 208 di costituzione del Comune di Avellino in Sub Ambito Distrettuale (SAD) e di svolgimento del servizio di igiene urbana tramite una società mista; della determina dirigenziale n. 2103 dell’11 luglio 2023 che ha disposto l’aggiudicazione della gara a doppio oggetto in favore della società De Vizia Transfer S.p.a.; nonché della determina dirigenziale n. 386 dell’8 febbraio 2023, di indizione della gara medesima. Inoltre, sempre con tale ricorso introduttivo, la Irpinambiente S.p.a. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia dell’atto di costituzione della società mista denominata Grande S.r.l. e del contratto per la gestione del servizio, nonché della convenzione ex art. 30 del d.l.gs. n. 267 del 2000, anche ai sensi dell'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. b), c) ed e).

Il T.a.r. Campania - Salerno, dopo aver respinto la domanda cautelare sulla base di un giudizio di verosimile fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, ha successivamente dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che dovesse trovare applicazione il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, della necessaria impugnazione immediata del bando di gara avente carattere autonomamente lesivo, con conseguente difetto di legittimazione all’impugnazione dell’aggiudicazione da parte dell’operatore che, come Irpinambiente S.p.a., non abbia preso parte alla gara e non abbia (o abbia tardivamente) impugnato il bando e, in tal senso, ha richiamato plurime pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Irpinambiente S.p.a. alla rifusione, in favore del Comune di Avellino e della De Vizia Transfer S.p.a., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 6.000,00 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in misura uguale per ciascuna parte vittoriosa.