Accolto il ricorso di AIPARK contro il Comune di Napoli
Pubblicato il: 1/22/2025
Nel contenzioso, AIPARK - Associazione Italiana Operatori Settore Sosta Parcheggi e Mobilità è affiancata dagli avvocati Jolanda Noli, Michele Della Bella e Licia Amato; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo e Fabio Maria Ferrari.
Con il ricorso introduttivo dinanzi al TAR Campania la società Quick No Problem Parking s.p.a. (in qualità di gestore di aree coperte e/o scoperte adibite a uso autorimessa o parcheggio a raso nel Comune di Napoli) e la Aipark Associazione Italiana tra gli operatori nel settore della sosta e dei parcheggi (in qualità di soggetto portatore degli interessi di categoria) impugnavano, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 46/2014 del Consiglio Comunale di Napoli che ha determinato le misure della tassa sui rifiuti (TARI) per il 2014.
Le originarie ricorrenti lamentavano che, con tale delibera, il Comune ha: a) individuato ed applicato un coefficiente di produzione rifiuti per le autorimesse equivalente al valore medio del D.P.R. n. 158/1999 pari circa kg 4,00 mq/anno; b) inserito le autorimesse nella categoria n. 3, insieme ai magazzini senza vendita diretta; c) fissato una tariffa totale per tale categoria pari a € 3,66/mq.
A tale proposito, allegavano perizie di parte da cui emerge che il quantitativo annuo prodotto all’interno delle aree di parcheggio sarebbe invece pari a 0,40 kg/anno, quindi notevolmente inferiore a quello presuntivamente stimato dall’amministrazione (kg. 4,00 per anno).
Il TAR Campania ha rigettato il gravame in quanto, tenuto conto della “difficoltà oggettiva consistente nel determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore … in tali circostanze … il Comune può … ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti, elementi in base ai quali l’amministrazione può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. Tali considerazioni hanno infatti indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (Cass. Civ. n. 17498/2017). Si è quindi osservato che, in materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa”. Lo stesso giudice di primo grado affermava inoltre che: “Quanto al finanziamento dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, gli Stati membri sono tenuti a far sì che, in linea di principio, tutti gli utenti di tale servizio, fornito collettivamente ad un complesso di “detentori”, sopportino collettivamente il costo globale di smaltimento dei rifiuti. Nondimeno le competenti autorità nazionali, pur essendo vincolate riguardo al risultato da conseguire, dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto concerne la determinazione della forma e dei mezzi per il perseguimento di tale risultato”. Ed infine che: “la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria”.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, da parte della sola AIPARK, per i motivi di seguito sintetizzati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, accoglie altresì il ricorso di primo grado ed annulla, in parte qua, la delibera comunale n. 46 del 7 agosto 2014 nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.