Respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica
Pubblicato il: 1/23/2025
Nel contenzioso, Biogem S.c.a.r.l. è affiancata dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Michela Urbani.
Con l’appello in epigrafe, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazione sopra indicate, hanno impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 10668 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Biogem S.c.a.r.l., ricorrente in primo grado e odierna appellata, per l’annullamento della nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 19407 del 19 settembre 2022, recante l’ammissione soltanto parziale dell’anzidetta società al finanziamento del progetto avente ad oggetto il potenziamento delle “infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica”.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla presentazione, da parte della società Biogem S.c.a.r.l., del progetto sopra menzionato, concernente lo sfruttamento – a fini non commerciali – di una infrastruttura di ricerca scientifica, nell’ambito della procedura denominata “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, volta all’assegnazione di finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 1 luglio 2021, n. 101.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r. Lazio ha accolto il ricorso della Biogem S.c.a.r.l., ritenendo che il provvedimento impugnato fosse “del tutto carente sotto l'aspetto motivazionale” posto che non consentiva di comprendere le ragioni per le quali il progetto presentato dalla società ricorrente era stato considerato non in linea con i criteri indicati all’art. 5.3 dell’Invito. Il giudice di primo grado, peraltro, dopo aver rilevato l’anzidetto difetto di motivazione, ha comunque esaminato la compatibilità del progetto con la disciplina in tema di aiuti di Stato, pervenendo a escludere la sussistenza di profili dai quali potessero emergere violazioni dell’anzidetta disciplina
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.