Respinto il ricorso di Nephrocare S.p.A. per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Salerno
Pubblicato il: 1/23/2025
Nella vertenza, Nephrocare S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola; il Comune di Salerno è assistito dagli avvocati Anna Attanasio e Nicola Comunale; Regione Campania è difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio; ASL Salerno è assistita dagli avvocati Gennaro Galietta ed Emma Tortora; la Dial Sal S.r.l. è assistita dall'avvocato Lorenzo Lentini; Villa Verse S.r.l. è patrocinata dagli avvocati Giovanni Concilio e Christian Di Domenico.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità dei provvedimenti autorizzatori in favore della Villa Verde S.r.l., cui è succeduta per cessione di ramo di azienda la Dial Sal S.r.l., per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a Salerno, via Irno, n. 219, per l’erogazione di prestazioni di dialisi ambulatoriale con dieci “posti rene”.
La Nephrocare S.p.a., titolare in regime di accreditamento di sette Centri dialisi ambulatoriali operanti nell’ambito del territorio dell’ASL Salerno e tra questi di un Centro dialisi ambulatoriale con sede a Salerno, via San Leonardo, n. 60, ha impugnato dinanzi al Tar Campania-Salerno, anche con motivi aggiunti, il decreto sindacale n. 48 del 6 novembre 2015, con il quale il Comune di Salerno ha rilasciato l’autorizzazione (successivamente oggetto di voltura in favore della società Dial Sal S.r.l. a seguito di cessione di ramo di azienda), alla Villa Verde per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria per la dialisi in via Irno, n. 219.
Con sentenza 27 dicembre 2022, n. 3669, in questa sede impugnata, il Tribunale territoriale ha dichiarato il ricorso e i connessi motivi aggiunti inammissibili in relazione alla carenza di legittimazione ed interesse ad agire ed ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Con appello notificato e depositato il 21 marzo 2023, la Nephrocare ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione, affidando il proprio gravame ad un unico motivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2646/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.