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Rigettato il ricorso di Iudec S.r.l. per la conversione e riqualificazione di un’area da cava a parco pubblico


Pubblicato il: 1/23/2025

Nel contenzioso, Iudec S.r.l. è affiancata dagli avvocati Agostino Conforti e Giuseppe Leporace; De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l. è assistita dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci; il Comune di Modugno è difeso dall'avvocato Cristina Carlucci.

Si controverte su un appalto PNRR per la conversione e riqualificazione di un’area da cava a parco pubblico.

Venivano a tal fine richieste due categorie di lavori: OG13 (lavori di ingegneria, categoria prevalente) e OS12 (reti paramassi, categoria scorporabile ma a qualificazione obbligatoria).

L’RTI aggiudicatario (mandataria De Grecise e mandante Euphorbia) possedeva nel complesso solo la OG13 e dunque dichiarava di voler subappaltare le opere rientranti nella categoria OS12.

La seconda classificata IUDEC impugnava in quanto in possesso delle qualificazioni possedute dalle due imprese del raggruppamento primo classificato (De Grecis mandataria), pur rientranti nella suddetta categoria OG13 si riferivano, tuttavia, ad un importo che non riusciva a coprire l’intero importo di gara (quello ossia che somma le due categorie di lavori richiesti, ingegneria naturale OG13 e rete paramassi OS12).

Il TAR Bari rigettava il ricorso in quanto la normativa sugli appalti pubblici non impone che l’operatore economico, il quale sia in possesso della categoria di lavori prevalente ed il quale debba comunque ricorrere al subappalto necessario per lavorazioni in cui è richiesta la qualificazione obbligatoria, debba poi possedere anche una qualificazione idonea a coprire “l’intero importo dei lavori”.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la violazione dell’art. 92 del DPR n. 207 del 2010 nonché dell’art. 12 del decreto-legge n. 47 del 2014.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 5.000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA e da corrispondere in favore di ciascuno dei soggetti costituiti (Comune di Modugno e intimata De Grecis), fatta eccezione per le restanti amministrazioni statali intimate nei cui confronti le spese stesse vanno compensate.