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Respinto il ricorso di Milleuno contro il Comune di Modena


Pubblicato il: 1/24/2025

Nel contenzioso, Milleuno S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cino Benelli; il Comune di Modena è difeso dall'avvocato Stefano Maini.

La Milleuno s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 20 giugno 2023, n. 384 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso l’ordinanza del Sindaco del Comune di Modena in data 13 marzo 2017, avente ad oggetto la “disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del t.u.l.p.s., installati negli esercizi autorizzati e negli altri esercizi ove è consentita la loro installazione”.

La società appellante, esercente una sala bingo nei locali di via Ghiaroni, in Modena, all’interno della quale viene svolta attività di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del t.u.l.p.s., ha impugnato l’ordinanza sindacale del 13 marzo 2017, che ha imposto limitazioni al funzionamento di detti apparecchi prescrivendone la possibilità di utilizzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, dovendo invece rimanere, nelle restanti fasce orarie, spenti, sotto comminatoria di sanzioni amministrative.

Con il ricorso in primo grado, trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del Comune di Modena al ricorso straordinario, ha dunque dedotto l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 50, comma 7, del t.u.e.l., nonché per eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, nell’assunto che la riduzione degli orari di apertura delle sale giochi e sale scommesse non sia stata preceduta da adeguata istruttoria, idonea a realizzare il bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica da una parte, e l’interesse alla libera iniziativa economica dall’altra parte.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che l’ordinanza impugnata sia stata adottata all’esito di una seria istruttoria volta ad individuare ed approfondire la situazione del Comune di Modena riguardo alla diffusione del gioco d’azzardo patologico nel territorio, da cui è emersa una situazione oggettivamente critica in ordine alla diffusione della ludopatia. La sentenza ha altresì ritenuto proporzionata l’apertura generalizzata dei locali per otto ore al giorno.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila/00 (3.000,00).

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