Accolto il ricorso di Arst S.p.A. per l'appalto per la realizzazione di un collegamento metro tranviario in Cagliari
Pubblicato il: 1/24/2025
Nel contenzioso, Arst S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Macciotta; La Cascina Costruzioni S.r.l. è assistita dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto; Salcef S.p.A. è difesa dall'avvocato Luigi Strano.
Si controverte su un appalto per la realizzazione di un collegamento metro tranviario (c.d. “metro di superficie”) nella città di Cagliari. Appalto da oltre 35 milioni di euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Era in particolare previsto un punteggio pari a 70/100 per l’offerta tecnica. Di questi, 40 punti sarebbero stati attribuiti in relazione a “lavori pregressi” effettuati in ciascuna di 4 categorie di qualificazione SOA (OG3, OS29, OS27 e OS9, categorie le quali, come pure evidenziato dalla difesa de “La Cascina” a pag. 2 della memoria in data 9 luglio 2024, “caratterizzano specificatamente l'appalto in questione”) e per un importo pari complessivamente ad almeno 40 milioni di euro.
La ditta “La Cascina” dichiarava in generale di avere effettuato simili lavori pregressi ma, nel modello di dichiarazione più specifico (ossia articolato per singoli appalti e per singole categorie di qualificazione SOA), ometteva di indicare commesse in ordine alla categoria OS9 (manutenzione e ristrutturazione di impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico). Venivano nella sostanza indicate soltanto tre categorie sulle quattro ritenute fondamentali dalla stazione appaltante.
Pertanto non venivano assegnati i previsti 40 punti e La Cascina si classificava al terzo posto della graduatoria finale con oltre 52 punti (mentre la prima classificata SALCEF otteneva oltre 86 punti).
Gli esiti della gara venivano impugnati dinanzi al TAR il quale accoglieva il ricorso per le seguenti ragioni: 2.1. Il dato puntuale dei “lavori pregressi” (per importi e per categorie) non doveva essere specificamente dimostrato o meglio comprovato già in sede di gara ma soltanto in caso di aggiudicazione (dunque solo in esito alla gara); 2.2. Ed infatti, tra i documenti oggetto di comprova già in sede di domanda di partecipazione (art. 11.2. del disciplinare) non erano ricompresi anche i lavori pregressi ma soltanto alcune certificazioni di qualità in materia ambientale, energetica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 2.3. L’art. 13.2.4. del disciplinare stesso prevedeva infatti che i certificati di ultimazione lavori oppure le attestazioni di inizio lavori dovevano essere prodotti soltanto dall’aggiudicatario (dunque tale dimostrazione doveva avvenire dopo lo svolgimento della procedura di gara); 2.4. In altre parole, in sede di gara sarebbe risultata sufficiente la dichiarazione con metodo tabellare (si/no) e dunque generale (e non anche quella più specifica, ossia per singoli lavori e per singole categorie) di avere svolto lavori, in quelle quattro categorie, per l’importo di 40 milioni di euro.
Tale sentenza di accoglimento, con cui veniva disposto l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui non avevano attribuito 40 punti in più a “La Cascina” (che in questo modo sarebbe divenuta prima classificata) veniva appellata dalla stazione appaltante (ARST) per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 11 e 13 del disciplinare di gara.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.