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Accolto il ricorso di Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di ripristino post incidente


Pubblicato il: 1/24/2025

Nel contenzioso, Sicurezza e Ambiente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Paolo Clarizia; la Provincia di Benevento è difesa dall'avvocato Lucia Papa.

La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza in forma semplificata n. 4492 del 2024 con la quale il giudice di primo grado ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione al ricorso proposto avverso la determina della Provincia di Benevento n. 1122 del 4 giugno 2024, avente ad oggetto la revoca della determina di aggiudicazione della “concessione del servizio di ripristino post incidente, mediante pulizia della piattaforma stradale e reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali. Durata: 3 anni (2022-2024)”, CIG 9180275A94.

L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata: per violazione degli artt.7, comma 1, e 133 c.p.a., degli artt. 108 e 176 del d.lgs. n. 50/2016, per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti, per illogicità manifesta, per difetto di istruttoria, per motivazione erronea, carente e perplessa, per sviamento.

Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto oggetto di controversia un appalto di servizi e non una concessione di pubblico servizio con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. Inoltre, nel caso in questione la Provincia appellata non avrebbe risolto per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il contratto, peraltro mai stipulato, ma avrebbe disposto la revoca della determina di aggiudicazione della concessione, ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 50/2016, come si evincerebbe anche dal tenore letterale del provvedimento.

Attesa l’erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione, parte appellante ha, quindi, riproposto i motivi di illegittimità della revoca impugnata non esaminati dal giudice di primo grado.

La Provincia di Benevento si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello, evidenziando che in ipotesi di riforma della sentenza impugnata in punto di giurisdizione il giudizio dovrebbe essere rimesso al giudice di primo grado, ai sensi dell’art.105, comma 1, c.p.a. e ritrascrivendo, per scrupolo defensionale, le controdeduzioni articolate nella memoria di costituzione dinnanzi al T.a.r..

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto ed annulla la sentenza impugnata con rinvio al T.a.r. per la Campania presso cui la causa potrà essere riassunta nei termini e nei modi di legge. Spese processuali compensate.

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