Il CdS si pronuncia sul ricorso di RAI per l'adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
Pubblicato il: 1/24/2025
Nel contenzioso, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Aristide Police e Filippo Degni.
Con ricorso del 2014 la RAI - Radio Televisione Italiana s.p.a. chiedeva al Tar per il Lazio: (i) l'annullamento del d.m. del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2013, pubblicato in G.U.R.I. n. 8 del 23 gennaio 2014, contenente l'adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014, nella parte in cui ha erroneamente ritenuto di «dover determinare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014, confermando la parità degli importi per il 2014 rispetto alle misure indicate dal decreto ministeriale 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2013», senza tenere conto del complesso dei costi sostenuti per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso; (ii) l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni in misura tale da consentirle di coprire i costi che verranno prevedibilmente sostenuti nell'anno 2014 per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza appena citata ha proposto appello la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. per i motivi che saranno più avanti analizzati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate tra le parti costituite.