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Respinto il ricorso di Segesta Mediterranea S.r.l. e Aurea Salus S.r.l. per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie


Pubblicato il: 1/25/2025

Nel contenzioso, Segesta Mediterranea S.r.l. e Aurea Salus S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Rosi; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Paolo Scagliola.

Oggetto del presente giudizio è la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione Puglia ha disposto l’approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, di cui all’articolo 66 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 18 gennaio 2007.

Con appello notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il 7 novembre successivo, la Segesta Mediterranea S.r.l. (di seguito anche “Segesta”), in qualità di gestore delle R.S.S.A. “Nuova Fenice”, “Villa Giovanna” e “San Gabriele”, e la Aurea Salus S.r.l. (di seguito anche “Aurea”), in qualità di gestore della R.S.S.A. “Villa Marica”, hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 30 giugno 2022, n. 949, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il loro ricorso proposto per l’annullamento.

La Segesta e la Aurea, nelle rispettive qualità indicate, affidano il gravame a tre motivi di doglianza, con i quali lamentano l’illegittimità dello schema – tipo anche nella parte in cui introduce all’articolo 19 una disciplina diretta a far retroagire sui contratti, da stipulare sulla base di quanto stabilito dalla Regione, gli effetti di future discipline normative che dovessero incidere sulla loro durata, considerato che la vigente legislazione assicura alle strutture un’efficacia triennale dei relativi contratti e ne prevede l’automatico rinnovo, alla sola condizione del permanere dei requisiti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 8415/2022), come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.