Estinto per rinuncia il contenzioso tra Overmarine Group e il Comune di Viareggio
Pubblicato il: 1/25/2025
Nel contenzioso, Overmarine Group S.p.A. è affiancata dall'avvocato Roberto Righi; il Comune di Viareggio è assistito dall'avvocato Maria Lidia Iascone; le società Tecnopool S.r.l. e F.Lli Rossi S.r.l. sono difese dagli avvocati Vincenzo Cupido e Nicola Laurito; la società Cantiere Viareggio S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Silvia Bertolucci e Francesco Gesess.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda della Società Overmarine Group s.p.a (subentrata, a seguito di fusione, alla società “Overmarine s.p.a.” nei rapporti giuridici, attivi e passivi, della società incorporata): di declaratoria di nullità della nota del dirigente del settore lavori pubblici e progettazione del Comune di Viareggio, datata 29 luglio 2021; di esecuzione del giudicato formatosi sul decreto presidenziale decisorio n. 133 del 21 febbraio 2019, emesso in conformità al parere n. 742/2018 della Prima Sezione del Consiglio di Stato, reso all’Adunanza del 14 marzo 2018 (numero affare 014338/2017), con il quale, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla soc. Overmarine s.p.a., sono stati annullati gli atti della procedura selettiva, indetta nel 2004 dal Comune di Viareggio, per l’affidamento in concessione di aree comunali al fine di potervi realizzare cantieri navali.
Domanda inoltre, la condanna del Comune di Viareggio al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione del giudicato, da quantificarsi in corso di causa, nonché, in ipotesi subordinata, la condanna del Comune di Viareggio, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato di cui si tratta.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla parte appellante, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, del c.p.a.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.