Respinto il ricorso di O.S.A. Onlus e Horizon Service per l'affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio abruzzese
Pubblicato il: 1/25/2025
Nella vertenza, Cooperativa Sociale e di Lavoro - Operatori Sanitari Associati - O.S.A. Soc. coop. soc. Onlus e Horizon Service Soc. coop. soc. sono affiancate dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini; AREACOM è difesa dagli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli; La Cooperativa Sociale Matrix è assistita dall'avvocato Vincenzo Antonucci; Medicasa Italia S.p.A. è rappresentata dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale.
Le odierne appellanti hanno impugnato, in primo grado, dinanzi al Tar Abruzzo: - la nota prot. n. 1441/23 del 22 marzo 2023 del Direttore Generale dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con cui è stata trasmessa la determinazione n. 46 del 16 marzo 2023, recante l’aggiudicazione della “procedura N. 00121/2023 REG.RIC. aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. A), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo”, e sono state date “indicazioni per la fase esecutiva”.
La vicenda amministrativa e processuale può essere così sinteticamente ricostruita: a) le odierne appellanti, in qualità rispettivamente di mandataria e mandante di r.t.i., con la suindicata determinazione n. 46/2023, erano incluse tra gli aggiudicatari dell’accordo quadro, precisandosi in tale sede che fra di essi “non esiste graduatoria di merito, ma esclusivamente l’ammissione alla fase successiva [ossia alla stipula degli accordi quadro] e che il massimale quadriennale di spesa per la durata quadriennale degli accordi quadro, pari a 109.650.815,16 €, verrà eroso applicando agli importi unitari a base d’asta la % unica di sconto offerta in gara da ciascun concorrente”.
Tale precisazione, secondo le appellanti, era coerente con quanto a suo tempo stabilito dal Disciplinare della procedura di affidamento, il quale, con riguardo alla contrattualizzazione degli operatori economici che fossero risultati aggiudicatari, rimetteva la scelta alle singole AA.SS.LL: interessate nel rispetto, oltre che delle indicazioni formulate da ciascun operatore in sede di gara quanto alla scelta delle Aziende con cui contrattare, del “fine prioritario di salvaguardare la continuità assistenziale” in base al “grado di soddisfazione maturato a conclusione del òprecedente rapporto contrattuale”, del “principio di scelta dell’utente” e del “principio di rotazione, in assenza di scelta dell’utente, sulla scorta della classificazione operata”.
Tuttavia, con la nota censurata col ricorso introduttivo del giudizio la stazione appaltante, nel fornire “indicazioni” per la contrattualizzazione degli accordi quadro, attribuiva per ciascuna ASL e per ciascun livello di prestazione dei massimali di spesa “matematicamente” suddivisi, uguali per ciascun operatore affidatario.
Le odierne istanti impugnavano tale nota dinanzi al T.A.R. dell’Abruzzo, ritenendola violativa dei criteri dettati dalla lex specialis di gara per la contrattualizzazione degli operatori economici ammessi alla stipula degli accordi quadro.
Con successiva nota del 7 maggio 2023, all’esito di incontri con tutti gli operatori economici interessati, AREACOM procedeva a “parziale rettifica” della nota precedente, per un verso eliminando i massimali prestabiliti e rimettendo a ciascun singolo accordo quadro la determinazione del massimale spendibile nei quattro anni di durata dell’accordo medesimo, per altro verso stabilendo, con riguardo ai “criteri da utilizzare per l’assegnazione degli assistiti”, che questi “hanno pari dignità e sono equipollenti”.
Con sentenza n. 483 del 21 settembre 2023, il T.A.R. adìto dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione in favore delle parti appellate costituite in resistenza delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Spese compensate per Medicasa Italia S.p.a.