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Respinto il ricorso di Rete Ferroviaria Italiana per l'applicazione del regime tariffario speciale


Pubblicato il: 1/25/2025

Nel contenzioso, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano; Trenitalia S.p.A. è assistita dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Gianpaolo Ruggiero; Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. è difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci.

La società per azioni Rete Ferroviaria Italiana ha proposto il ricorso n. 1366 del 2022 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per l’annullamento della nota dell’Arera -Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prot. DIEU/rte/mpg, inviatale in data 11 maggio 2022 e avente ad oggetto “Regime tariffario speciale a favore di RFI - applicazione alla fornitura per usi diversi da trazione”, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la relazione dell’Arera n. 212/2022/I/Com del 17 maggio 2022, recante la rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento al punto 3.2.2.

Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la nota “380560700 - Regimi Tariffari Speciali RFI - conguaglio 2021”, approvata dal comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali nella riunione del 22 dicembre 2022, con cui è stata disposta in favore dell’interessata la liquidazione dell’importo di euro 11.515.666,31 a valere sul “Conto per la perequazione dei contributi sostituitivi dei regimi tariffari speciali”, quale differenza tra l’importo a conguaglio della componente compensativa per usi trazione di spettanza della società ricorrente per l’annualità 2021 e gli importi alla stessa già liquidati per gli anni di competenza dal  2015 al 2019 con riferimento alla componente compensativa per usi diversi dalla trazione, nonché ogni atto o provvedimento con cui la Csea ha escluso l’applicazione in favore dell’interessata del regime tariffario speciale ex art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 730, in relazione alla fornitura di energia elettrica per i cosiddetti usi diversi, per gli anni a partire dal 2015 e ogni atto, presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluse, la nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 2 gennaio 2023 con cui la Csea ha comunicato alla ricorrente di aver disposto in favore di questa un bonifico pari a euro 11.515.666,31 in ragione della compensazione operata tra il credito dell’interessata relativo al conguaglio compensativa “uso trazione” anno 2021 e il vantato credito della Cassa relativo alla compensativa “usi diversi dalla trazione” per gli anni 2015/2019, le note Csea prot. Reg.Uff 2020-0003609 del 25 marzo 2020 e Reg.Uff 2022-0005753 del 17 marzo 2022, la nota Csea prot. Reg. Uff 2021-0004041 dell’11 febbraio 2021 con cui è stata disposta la sospensione dell’attività di quantificazione ed erogazione in favore della ricorrente delle relative quote mensili di acconto riferite alle annualità 2020, 2021 e 2022.

L’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e la Csea - Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico) si sono costituite nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

Le società per azioni Trenitalia (del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori, quali cointeressate, si sono costituite in giudizio, chiedendo entrambe l’accoglimento del ricorso.

Con l’impugnata sentenza n. 2874 del 30 novembre 2023, il T.a.r. per la Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di Arera e Csea in euro 3.000 per ciascuna.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1734 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.