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Respinto il ricorso di Fly Go Voyager per l'annullamento del provvedimento dell'AGCM


Pubblicato il: 1/27/2025

Nel contenzioso, Fly Go Voyager S.r.l. è affiancata dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

La società Fly Go Voyager ha proposto ricorso avanti il Tar per il Lazio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima azione amministrativa tenuta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), alla stregua di quanto statuito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8227 del 2 dicembre 2019, passata in giudicato.

A tal fine ha allegato che: aveva impugnato innanzi al Tar per il Lazio il provvedimento dell’Autorità n. 26713 del 14 settembre 2016 con cui sono state irrogate a Fly Go tre sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente, a 230.000 euro, 175.000 euro e 95.000 euro, in relazione a tre distinte pratiche commerciali scorrette.

Il Tar adito con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto la domanda, ritenendo che la condotta dell’amministrazione non poteva ritenersi colposa.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originaria ricorrente deducendo che: costituisce fermo principio che l’“illegittimità del provvedimento” non individua ex se l’elemento soggettivo costitutivo della responsabilità aquiliana (come difatti mai sostenuto da FlyGo), ma certamente è “un elemento dal quale deriva una presunzione di colpa in capo alla P. A. e … l’onere probatorio gravante sul richiedente può rilievo alcun caso di “contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3526/2014).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità, che si liquidano in 5.000, oltre accessori come per legge.