Respinto il ricorso di Nippon Gases Pharma per l'appalto di Ossigeno Terapia Domiciliare per i pazienti affetti da IRC
Pubblicato il: 1/27/2025
Nel contenzioso, Nippon Gases Pharma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Zanetti; Regione Calabria è assistita dall'avvocato Giuseppe Naimo; ASP di Cosenza è difesa dall'avvocato Cosimo Damiano Libonati; Sapio Life S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano; Medicair Sud S.r.l. è difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini.
Il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, con sentenza n. 1415/2024 ha respinto il ricorso proposto da Nippon Gases Pharma s.r.l. per l’annullamento della legge di gara (lettera d’invito, capitolato d’oneri, capitolato tecnico, schema di convenzione, chiarimenti e decreto di indizione della gara) relativa all'appalto specifico n. 9 Regione Calabria – Ossigeno Terapia Domiciliare per i pazienti affetti da IRC, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità.
La ricorrente aveva dedotto che l’impugnata lex specialis impediva “di formulare un’offerta ponderata, informata, consapevole e di sicura convenienza e concorrenzialità”.
Il T.A.R., premesso che “Lo schema contrattuale oggetto di evidenza pubblica è, chiaramente, quello dell’accordo quadro, di cui si occupa l’art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”, e che tale disposizione, in quanto posteriore all’art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, prevale su quest’ultimo, ha respinto il primo motivo volto a sostenere che non vi fosse certezza in merito alla durata degli ordinativi di fornitura, ritenendo che “l’alea è data alla durata effettiva degli appalti a valle dell’accordo quadro, la quale dipende dal quando, oltre che da se, verranno formulati i singoli ordinativi. Ma si tratta di un’alea non anomala, che dunque non è idonea a impedire a un accorto operatore economico di formulare la propria proposta”.
Il T.A.R. ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la disciplina del capitolato d’oneri contrasti il d.m. salute del 15 luglio 2004, con cui è stato imposto l’obbligo di tracciabilità dei farmaci, ritenendo che “Il fatto che, nei rapporti con le Aziende Sanitarie Provinciali il costo delle bombole di ossigeno di back up sia ricompreso nel canone giornaliero per il servizio relativo alla consegna, installazione, assistenza e manutenzione del concentratore fisso, non impedisce il rispetto del d.m. Salute del 15 luglio 2004, potendosi comunque comunicare il valore attribuito dall’operatore economico nel contesto dal canone di cui si tratta”.
Infine il primo giudice ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso, relativo al costo della manodopera, non suscettibile di ribasso, in quanto “il costo della manodopera risulta indicato nella lex specialis di gara, seppure espresso in misura percentuale del valore dell’attività, cosicché l’operatore è posto nelle condizioni di formulare la propria offerta. La correttezza del calcolo può, eventualmente, rilevare in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, ma non si comprende come un eventuale errore o imprecisione nell’indicazione del costo possa impedire la presentazione di una congrua e ponderata offerta”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado, che ha riproposto e sviluppato le censure disattese dal TAR attraverso specifiche critiche alla sentenza appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro ventiquattromila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro settemila ciascuno, oltre accessori come per legge, in favore della Regione Calabria, di Sapio Life S.r.l. e di Medicair Sud S.r.l.; e di euro tremila, oltre accessori, nei confronti della A.S.P. di Cosenza.