Respinto il ricorso di ASD Città di Falconara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo Stadio Roccheggiani
Pubblicato il: 9/11/2024
Nel contenzioso, ASD Città di Falconara è affiancata dall'avvocato Andrea Filippini; il Comune di Falconara Marittima è difeso dall'avvocato Maurizio Miranda.
In data 29 dicembre 2023 la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita fra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano avviava, per conto del Comune di Falconara Marittima, ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. e), del D.Lgs. n. 36/2023, una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto sportivo “Stadio Roccheggiani” e delle relative attività di promozione e incentivazione della pratica sportiva per il periodo 1° marzo 2024 - 31 luglio 2026. A seguito dell’invio delle manifestazioni di interesse, la C.U.C. indiceva la procedura negoziata telematica, prevedendo che il servizio sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 80 punti riservati all’offerta tecnica e 20 punti riservati all’offerta economica).
Alla gara partecipavano il r.t.i. capeggiato da A.S.D. Città di Falconara (denominato “R.t.i. Roccheggiani”) e l’A.S.D. Olimpia Juventu Falconara 98. All’esito della valutazione delle offerte, il r.t.i. ricorrente conseguiva 69,506 punti, mentre la controinteressata otteneva 71,62 punti, risultando dunque aggiudicataria.
Ritenendo illegittimo l’operato della stazione appaltante, il “R.t.i. Roccheggiani” ha agito in questa sede chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e la declaratoria del suo diritto a subentrare nella gestione del summenzionato impianto sportivo; in via subordinata chiede la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.