ACI, ACI Sport e Club ACI Storico ottengono l'archiviazione dell'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante
Pubblicato il: 1/16/2025
Nel procedimento, ACI, ACI Sport e Club ACI Storico sono stati difesi da Legance, dal Prof. Gustavo Olivieri, da BussolettiNuzzo e dallo studio Police & Partners.
Con provvedimento dello scorso 17 dicembre, pubblicato il 7 gennaio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”) ha archiviato l’istruttoria avviata nell’ottobre del 2023 nei confronti di ACI, ACI Sport e Club ACI Storico e avente ad oggetto una presunta strategia abusiva escludente in violazione dell’art. 102 TFUE volta ad impedire o comunque ostacolare l’organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche di natura non agonistica da parte di soggetti terzi con l’obiettivo di estendere la presunta posizione dominante detenuta da ACI nel mercato dell’organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche di natura agonistica al mercato adiacente dell’organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali.
L’AGCM ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per confermare l’iniziale ipotesi accusatoria e ha quindi assolto i tre soggetti della galassia ACI, non riscontrando alcuna violazione delle regole di concorrenza e non imponendo alcuna sanzione.
Oltre che da un proprio team interno, ACI, ACI Sport e Club ACI Storico sono stati difesi da Legance – con il partner Pietro Merlino coadiuvato dalla managing associate Silvia Massaro – dal Prof. Gustavo Olivieri, da BussolettiNuzzo, con i partner Prof. Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani, nonché da Police & Partners, con il Prof. Aristide Police e Raimondo d’Aquino di Caramanico.
Secondo la tesi avanzata nel provvedimento di avvio dell’istruttoria – scaturita dalle denunce di diversi organizzatori di manifestazioni automobilistiche su strada – e nella CRI, la strategia abusiva si sarebbe concretizzata nell’invio da parte di ACI e della propria società in-house ACI Sport di segnalazioni agli enti preposti ai controlli e all’autorizzazione di manifestazioni automobilistiche su strada (Prefetture, Questure e/o Autorità comunali), volte ad evidenziare come, a prescindere dalla loro natura agonistica o ludico-amatoriale, per le manifestazioni in questione gli organizzatori non avessero chiesto e quindi ottenuto il necessario parere preventivo dell’ACI. Così facendo, ACI avrebbe indebitamente esteso il potere consultivo affidatole, nella propria veste di federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico, per le sole manifestazioni agonistiche dall’art. 9 del Codice della Strada anche a quelle a carattere ludico-amatoriale, al fine di poi di indurre le autorità competenti a bloccarne lo svolgimento.
Con la decisione finale, l’AGCM ha invece accolto le difese delle parti laddove evidenziavano l’esistenza in Italia di un diffuso fenomeno di gare abusive, vale a dire di manifestazioni effettivamente agonistiche che, in quanto tali, devono essere conformi alla normativa tecnico-sportiva stabilita dall’ACI e che gli organizzatori presentano invece come ludico-amatoriali al fine di sottrarle al necessario rispetto di tale normativa. Si tratta di un fenomeno che, da un lato, giustifica l’attività segnalatoria di ACI e, dall’altro, non consente di stabilire un nesso causale tra tale attività e l’eventuale divieto allo svolgimento della manifestazione deciso dalle autorità competenti.
Contestualmente alla decisione di archiviazione, l’AGCM ha altresì inviato una segnalazione di advocacy al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) in cui invita il dicastero a modificare la propria consolidata posizione, espressa in una serie di circolari amministrative, secondo cui il preventivo parere dell’ACI è sempre necessario al fine di poter correttamente qualificare l’effettiva natura – agonistica o ludico-amatoriale – di una data manifestazione automobilistica su strada. Così facendo, l’AGCM ha mostrato, per fatti concludenti, di aver accolto la State action defense avanzata dalle parti. Queste ultime hanno infatti sostenuto che, alla luce della consolidata interpretazione dell’art. 9 del Codice della Strada da parte del MIT nel senso di richiedere il parere preventivo dell’ACI quale che sia la qualificazione della natura della manifestazione data dall’organizzatore, esse erano obbligate a comportarsi come hanno fatto con la conseguenza di non poter essere in ogni caso ritenute responsabili per l’ipotetica violazione dell’art. 102 TFUE.